Trib. civ. Bologna, sez. III, 12 ottobre 2007, n. 2618 In tema di dissenso alle liti, l'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa. In sostanza anche il condómino dissenziente alla lite deve partecipare alle spese legali e giudiziarie necessarie alla preliminare difesa del condominio.
Il condómino non può estraniarsi dalle spese che non possono essere propriamente considerate oneri defensionali per lo svolgimento delle difese in giudizio, ma propedeutiche ad esso. L’atto di estraniazione dei condomini rispetto alla lite determina i suoi effetti per il caso in cui la lite non sia stata di fatto (ancora) introdotta. In secondo luogo: le spese propedeutiche al giudizio possono essere assimilate a quelle per la cui responsabilità il condomino si è avvalso della “separazione” manifestando il suo dissenso. La risposta pare a questo giudice deve essere negativa. La lettera dell’art.1132 c.c. – che è norma derogatoria al regime “ordinario” – è infatti chiara nel subordinare gli effetti della estraniazione del condomino dalla lite, al fatto che vi sia stata soccombenza e quindi che la lite abbia avuto esito sfavorevole per il condominio e quindi alla definizione giudiziale negativa per il condominio (salvo i casi sopra detto assimilabili di mancata pronuncia per fatto riferibile alla parte, rinuncia agli atti, rinuncia alla domanda etc.). Fatto questo che non può verificarsi fino a quando la lite non è introdotta. Né, d’altro canto, il professionista che abbia ricevuto incarico dal condominio può considerarsi parte vittoriosa ai sensi del secondo comma dell’art.1132 c.c.. Egli infatti a seguito dell’incarico svolge la sua prestazione d’opera in favore dell’intero condominio e di ogni condomino (secondo le regole proprie del mandato collettivo) ancorché dissenziente o assente. Dunque, a parere di questo giudice, il dissenso già manifestato in relazione alla lite deliberata e che non necessita di ulteriori conferme, mantiene i suoi effetti se e quando la controversia giudiziale sarà effettivamente promossa, ma non elide l’obbligo di contribuzione dei compensi professionali diversi e/o non conseguenti ad essa. Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 04.12.2006 n° 4149
Sentenza n. 5334, sez. II, dell'8.6.1996. "…Riconosciuto che il condómino dissenziente aveva correttamente manifestato, nell'assemblea tenuta il 12 maggio 1983, il proprio dissenso rispetto alla lite, la successiva deliberazione del 7 novembre 1990 non poteva addebitargli le spese sostenute per la lite medesima, in ragione della quota…".
Condomino dissenziente ed attribuzione delle spese di lite. Cassazione Civile, sez. II, 15 maggio 2006, n. 11126
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 1998 M.M. C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vigevano, il condominio "(OMISSIS)" chiedendo la declaratoria di nullità della delibera adottata dall'assemblea condominiale il 20 marzo 1998, nella parte in cui aveva posto a suo carico, secondo la quota condominiale, gli oneri relativi alla corresponsione di un fondo spese per il legale patrocinante il condominio in una controversia vertente avverso essa attrice, quale proprietaria di un fondo limitrofo allo stabile condominiale e ciò, in violazione del precetto di cui all'art. 1132 c.c., avendo a suo tempo manifestato il suo dissenso dalla decisione di iniziare la lite....... La decisione adottata appare, quindi, supportata da ragioni logiche ed esaurienti, coerente con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità........ La Corte, rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di Euro 1100,00 di cui Euro 1000,00 per onorari di avvocato, oltre, spese generali ed oneri accessori. ciao