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Assemblea di condominio, Convocazione del comproprietario pro indiviso di piani o porzioni di piano (18/11/2008) Tribunale di Bari, Sezione III, sentenza 12 giugno 2008, n. 1515
In tema di assemblea di condominio, ai fini della valida costituzione, la norma dell'art. 1136, comma 6, c.c. secondo la quale l'invito alla riunione non richiede l'atto scritto o altre particolari formalità, ma può essere eseguita con qualsiasi forma o modalità idonea a portarlo a conoscenza del destinatario, implica che la valida convocazione di uno dei comproprietari "pro indiviso" di piani o porzioni di piano può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, nel caso che ricorrano circostanze presuntive, affidate alla valutazione del giudice del merito, tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione.