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akillea

Ospite
buongiorno,chiedo se di un'immobile che ha più proprietari divisi per quote,l'amministratore è tenuto a recapitare verbali e convocazioni assemblee comprese le spese condominiali a tutti i proprietari o solamente ad uno e se queste devono essere recapitate con raccomandata o lettera semplice nonchè la ripartizione delle spese deve essere fatta dall'amministratore stesso o dai proprietari?
 

acquirente

Nuovo Iscritto
di solito l'amministratore manda la convocazione ad uno solo dei proprietari di uno stesso immobile che di solito ha la delega per rappresentare tutti.
le convocazioni all'assemblea sempre per raccomandata per avere la prova che e' stata spedita e ricevuta.
Nell'ipotesi specifica di un appartamento, la cui proprietà competa a più soggetti pro indiviso o a due coniugi in comunione dei beni, tutti i comproprietari sono obbligati, indistintamente e solidalmente, a corrispondere le spese necessarie per la gestione del condominio. Per cui, l'amministratore può chiedere anche ad un solo comproprietario l'intera voce di spesa a carico di un determinato appartamento.
sara' quest'ultimo che dividera' la spesa con gli altri coeredi e si fara' restituire le somme anticipate o paghera' dopo aver ricevuto dai coeredi le somme procapite.
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
Concordo con Acquirente.
Buona norma sarebbe chiedere che venga nominato un referente tra di loro e data comunicazione scritta all'amministratore.
A questo punto un'unica comunicazione e poi loro penseranno a passarsi l'info tra di loro.
Questo porta anche al vantaggio che in assemblea condominiale è presente uno solo dei comproprietari e vota uno solo.
Il problema se uno non paga è un normale problema che si può verificare con un qualsiasi condomino, pertanto le procedure saranno quelle suggerite da Acquirente.
Saluti. ;)
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
Ciao,
puoi leggere anche questa sentenza. :D

Assemblea di condominio, Convocazione del comproprietario pro indiviso di piani o porzioni di piano (18/11/2008) Tribunale di Bari, Sezione III, sentenza 12 giugno 2008, n. 1515

In tema di assemblea di condominio, ai fini della valida costituzione, la norma dell'art. 1136, comma 6, c.c. secondo la quale l'invito alla riunione non richiede l'atto scritto o altre particolari formalità, ma può essere eseguita con qualsiasi forma o modalità idonea a portarlo a conoscenza del destinatario, implica che la valida convocazione di uno dei comproprietari "pro indiviso" di piani o porzioni di piano può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, nel caso che ricorrano circostanze presuntive, affidate alla valutazione del giudice del merito, tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione.
 

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