Scarpi79

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Proprietario Casa
Buongiorno, ho acquistato una prima casa (possedendone tutti i requisiti) e poco dopo ho acquistato una piccola seconda casa nello stesso comune della prima casa, data in affitto con regolare contratto registrato.
Ora, dopo 3 anni, mi ritrovo a vendere la prima casa, quindi in teoria ho la possibilità di riacquistare un altra prima casa entro 12 mesi dalla data di vendita del mio immobile, in questo modo non incorrendo in sanzioni varie.

La domanda è, posso riacquistare una prima casa avendo ora una seconda casa nello stesso comune? In teoria, possedendo un altro immobile nello stesso comune non si può acquistare una prima casa, ma in questo caso come funziona?

Grazie anticipatamente delle risposte
 

Nemesis

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Proprietario Casa
In teoria, possedendo un altro immobile nello stesso comune non si può acquistare una prima casa, ma in questo caso come funziona?
Nello stesso modo.
Non verrebbe rispettata la condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che impone all'acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
 
U

User_29045

Ospite
Nello stesso modo.
Non verrebbe rispettata la condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che impone all'acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

Ero arrivato alla stessa conclusione, ma solo tu hai saputo scriverlo in modo eccellente.
D'altro canto è un quasi mio ex concittadino e volevo che gli venisse data una risposta competente, per questo me ne sono stato zitto ;)
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Caso "nuovo".

Non mi convince:
che impone all'acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

Questo vale certamente per chi è "novizio" (al primo acquisto).

Ma messa giù così diventerebbe impossibile vendere la casa prima dei 5 anni pena il ripagare i "bonus" e le sanzioni.

Invece la norma quantomeno prevede di non dover restituire nulla se appunto si riacquista una nuova abitazione da "destinare ad abitazione principale/residenza) ...e niente sanzioni.

Farò delle verifiche.
 

Dimaraz

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Così prevedono la legge (e i lavori parlamentari propedeutici alle sue modificazioni) e i documenti di prassi.

Cosa preveda l'articolo lo conosco.
Ma la Legge prevede esplicitamente il caso spiegato?

Sarebbe ben strano prevedere un riacquisto entro 12 mesi (per non versare quanto risparmiato +sanzioni) o tanto più una vendita della prima entro sempre i soliti12 mesi ...perchè nei fatti per almeno 12 mesi uno possiede 2 immobili residenziali nello stesso comune.

Quindi cosa cambia se uno ha anche una "seconda" casa ed acquistata come tale?

Diciamo che sull'argomento hanno fatto parecchia confusione.

Come detto mi aggiorno.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
sarebbe ben strano prevedere un riacquisto entro 12 mesi
La legge prevede che l'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Giornata balorda ...e il caldo mi "annebbia"

C'era un particolare che mi solleticava la memoria

Buongiorno, ho acquistato una prima casa (possedendone tutti i requisiti) e poco dopo ho acquistato una piccola seconda casa nello stesso comune della prima casa, data in affitto con regolare contratto registrato.

Cassazione n. 19989/18 del 30.07.2018
il requisito per fruire dell’agevolazione prima casa è l’inesistenza di altro immobile concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente. Pertanto ove quest’ultimo sia già proprietario di un bene ma lo stesso non sia idoneo a soddisfare dette esigenze, sussistono comunque i presupposti per il beneficio in questione: si rientra in tale ipotesi ove l’immobile preposseduto sia indisponibile per la presenza di un contratto di locazione con un soggetto terzo.

Nulla osta.
 

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