mmgherse

Nuovo Iscritto
non necessariamente:

pensa ad una permuta terreno contro diamanti (una volta era di moda per aggirare la prelazione agaria);

oppure alla permuta di un immobile di maggior valore ma che gode di agevolazioni fiscali (prima casa, PPC, IAP, etc.), contro immobile di minor valore ma che sconta le imposte in misura ordinaria.

Ma al momento del rogito non ritengo che il notaio debba "discettare" su tutte le caratteristiche palesi ed occulte di ogni bene e si regoli applicando l'imposta su quello di maggior valore pecuniario.
 

erwan

Membro Assiduo
come ho già detto, no!

non capisco bene il senso del tuo verbo virgolettato, ma il notaio è un pubblico ufficiale che agisce come sostituto d'imposta:
rientra quindi tra i suoi compiti stabiliti dalla legge quello di ricevere dalle parti le somme necessarie per versare le imposte dovute e di procedere al versamento a favore dell’Erario: per questo adempimento risponde addirittura in solido con le parti stesse.

prima di questa fase è tenuto quindi ad operare tutti i calcoli esatti, e prima ancora a fornire consulenza alle parti sulla soluzione più conveniente dal punto di vista fiscale.

vogliamo definire questa difficile attivita notarile un "discettare"? e sia.

tornando al nostro esempio, il notaio calcola le imposte su entrambi i beni oggetto della permuta e individua quella più alta in valore assoluto: questa è quella che sarà dovuta.
 

mmgherse

Nuovo Iscritto
come ho già detto, no!

non capisco bene il senso del tuo verbo virgolettato, ma il notaio è un pubblico ufficiale che agisce come sostituto d'imposta:
rientra quindi tra i suoi compiti stabiliti dalla legge quello di ricevere dalle parti le somme necessarie per versare le imposte dovute e di procedere al versamento a favore dell’Erario: per questo adempimento risponde addirittura in solido con le parti stesse.

prima di questa fase è tenuto quindi ad operare tutti i calcoli esatti, e prima ancora a fornire consulenza alle parti sulla soluzione più conveniente dal punto di vista fiscale.

vogliamo definire questa difficile attivita notarile un "discettare"? e sia.

tornando al nostro esempio, il notaio calcola le imposte su entrambi i beni oggetto della permuta e individua quella più alta in valore assoluto: questa è quella che sarà dovuta.

Non voglio mettere in dubbio la tua competenza in materia: mi baso solo sulla mia esperienza e su quello che mi hanno ribadito due notai interpellati per un preventivo (a cui è seguito l'atto). Di fronte a me ed alla controparte è stato preso in considerazione il solo valore dei beni e su questo si sono basate tutte le altre considerazioni (ammontare dell'imposta, ecc.). Siamo sicuri che poi, a monte, ci siano tutte quelle indagini di cui parli? Mi sembra eccessivo. In quanto all'uso del vocabolo "discettare" l'ho virgolettato per sottolineare la sua inedeguatezza nel contesto della frase, ma non mi veniva niente di più appropriato. Complimenti comunque per la tua competenza che non voglio in alcun modo sminuire. Con stima.
 

erwan

Membro Assiduo
non l'avevo certamente interpetata come una "sminuizione", :) volevo solo essere il più chiaro possibile.

sono sicuro che, anche se forse non lo ricordi, il notaio al momento di stilare il preventivo avrà anche fatto almeno una domanda, tipo "è una prima casa"?
l'indagine ed il calcolo si riducono per il notaio ad un paio di minuti, niente di trascendentale!
 

mmgherse

Nuovo Iscritto
non l'avevo certamente interpetata come una "sminuizione", :) volevo solo essere il più chiaro possibile.

sono sicuro che, anche se forse non lo ricordi, il notaio al momento di stilare il preventivo avrà anche fatto almeno una domanda, tipo "è una prima casa"?
l'indagine ed il calcolo si riducono per il notaio ad un paio di minuti, niente di trascendentale!

Ok, grazie di tutto. A risentirci.
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Concordo in toto con erwan e mi complimento con i partecipanti alla discussione per il "tono" con il quale il confronto è stato portato avanti :applauso:
Per chi ha voglia di leggere un po' allego la seguente circolare dell'Agenzia delle Entrate: Agenzia delle Entrate - Circolare del 13-02-2007 n. 8

OGGETTO: Applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta immobiliare Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347, "Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.".

L'articolo 2 del medesimo testo unico stabilisce che "L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni."

Si ricorda, in merito, che ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la base imponibile per le permute è costituita "al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta" .ccorre precisare che il presupposto per l'pplicazione dell'mposta ipotecaria è la "ormalità di trascrizione" che è unica anche con riferimento al negozio giuridico della permuta di beni immobili. Invero, dal disposto dell'rticolo 17, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, secondo cui "ciascuna nota (di trascrizione) non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione ...", si evince che oggetto della trascrizione è il negozio giuridico nella sua unità, a nulla rilevando la circostanza che il relativo oggetto sia costituito da uno o più immobili.

Pertanto, è da ritenere che la permuta, in quanto unico negozio giuridico, dia luogo ad un'unica formalità, per la quale è dovuta l'imposta ipotecaria calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all'imposta catastale, correlata alla diversa formalità della voltura catastale. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del citato D.P.R. n. 347 del 1990 "le volture catastali sono soggette all'imposta del dieci per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 2" del medesimo decreto, sopra riportato.

Deve al riguardo osservarsi che il negozio giuridico della permuta immobiliare dà luogo a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile); di conseguenza, ciascuna di esse è autonomamente soggetta a tassazione ai sensi del sopra citato articolo 10.

Posto che ogni voltura si riferisce ad un solo bene immobile, non trova invero applicazione il primo citato articolo 43 del D.P.R. n. 131 del 1986; il rinvio operato alle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro deve quindi intendersi esclusivamente riferito all'articolo 51 del D.P.R. n. 131, a norma del quale "per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari (...) si intende per valore il valore venale in comune commercio".

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
 

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