Ciao,
Intanto per la vendita di un locale condominiale è necessaria l'unanimità dei consensi.
Per l'affitto, se superiore ai 9 anni, occorre sempre l'unanimità dei consensi, mentre per periodi inferiori basta la maggioranza del 5° comma dell'art. 1136 c.c (maggioranza dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore dell'edificio) ed il ricavato sarà ripartito per millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione, fra tutti i condomini. Nel tuo caso sarà l'usufruttuario a beneficiarne.
Art. 1004 (Spese a carico dell’usufruttuario)
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005 (Riparazioni straordinarie)
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.