Ho letto il decreto del 2017 (che modifica le precedenti disposizioni), e in effetti parla del momento del conferimento dell’incarico.Evidentemente vi sono agenti immobiliari che interpretano la norma Antiriciclaggio in altro modo, ossia:
l’obbligo principale di adeguata verifica della clientela abbia subìto solo delle lievi precisazioni in ordine al momento in cui deve essere assolto, ovvero prima dell’inizio del rapporto.
Peraltro mi pare di capire che l’unico obbligo per l’agente immobiliare sia quello di conservare i documenti necessari ad identificare correttamente il cliente.
Dato che non è pensabile svolgere un incarico per il reperimento di un acquirente senza conoscere i dati del venditore , mi pare un obbligo molto ...”all’acqua di rose”.
Prima del 2017 era necessario tenere il registro apposito, ora mi pare di no.
Quindi basta tenere copia dei documenti d’identità.
Non mi pare che il cliente debba firmare nulla, per quanto riguarda l’antiriciclaggio.
In definitiva, deve solo dare un documento, almeno fino al momento in cui si conclude un’operazione.