Sono perfettamente d' accordo, ma avevo risposto alla tua domanda.
L' alternativa non è particolarmente agevole ed è onerosa dal punto di vista economico.
La divisione giudiziale :
Secondo l’art. 713 c.c., “i coeredi possono sempre domandare la divisione”, e quindi anche nel caso in cui un condividente si trovi in stato di incapacità[11], ed ancorché il bene da dividere abbia “ad oggetto la casa coniugale”[12].
In particolare, “lo stato di comunione ereditaria può essere fatto cessare da ciascuno degli eredi con l’actio communi dividendo”[13], la quale è un’azione giudiziaria, personale ed imprescrittibile, avente per oggetto il diritto potestativo allo scioglimento di una comunione ereditaria, e che presuppone la qualità di erede nell’attore e nei convenuti[14].
Ovviamente, la divisione non è necessaria ove, ex art. 720 c.c., si faccia luogo all’attribuzione unitaria del bene[15], poiché la vendita a terzi costituisce “l’estrema alternativa, alla quale la legge consente di far ricorso”[16], nel caso in cui nessuno dei condividenti richieda (o sia comunque disposto ad accettare) l’assegnazione unitaria del bene non divisibile[17]: “ciò, nello stesso interesse dei condividenti, poiché mentre l’attribuzione (per intero) è fatta in base al valore di stima eseguita con criteri obiettivi, nel caso invece di vendita, a beneficio dei coeredi va il prezzo che non sempre corrisponde al reale valore della cosa, per i rischi che l’asta comporta”[18].
Ciò detto, è possibile ora soffermarsi su alcuni dettagli della procedura:
1) Ex art. 22 c.p.c., è competente il giudice del luogo dell’aperta successione[19].
2) La domanda introduttiva del giudizio è una citazione[20].
3) Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione in cui possono innestarsi procedimenti contenziosi di ordine vario, e la cui disciplina è contenuta negli artt. 784 e ss. c.p.c.[21].
4) Tutti i coeredi sono litisconsorzi necessari[22].
5) Anche nel processo divisorio è applicabile l’istituto della contumacia[23].
6) La pronuncia del giudice ha carattere meramente dichiarativo ed efficacia retroattiva[24].
7) È possibile chiedere lo scioglimento parziale della comunione ereditaria (e, quindi, limitatamente ad un solo immobile anche nel caso in cui ve ne fossero altri in comunione ereditaria)[25].
Nel caso in cui l’immobile sia "non comodamente divisibile":
8) Il Giudice dispone la vendita all’incanto[26] dell’immobile ex artt. 788 e 576 c.p.c., alle modalità determinate dallo stesso Giudice[27] in caso di mancato accordo delle parti[28], ed anche attraverso il deferimento delle operazioni ad un notaio ex art. 730 c.c.[29].
9) Il prezzo ricavato dalla vendita dovrà distribuirsi tra i condividenti, secondo le rispettive quote[30].
Nel caso in cui l’immobile sia invece "comodamente divisibile":
8) Lo scioglimento della comunione ereditaria avverrà mediante frazionamento dell’immobile[31], attraverso la predisposizione – anche con l’ausilio di un notaio[32] – del progetto di divisione, e quindi l’assegnazione delle porzioni dell’immobile tra le parti[33] secondo le rispettive quote[34].
9) Si precisa che è sempre possibile (oltre che opportuna) la nomina di un esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c.[35].
Si sottolinea, inoltre, che “è ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui le spese processuali nei giudizi di divisione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote”[36].
da :
http://www.studiolegalerudi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1811