zanetti.angelo

Membro Junior
Proprietario Casa
Mio figlio è rimasto vedovo con due bambine , 6 e 3 anni.La casa in cui vivevano era in comunione dei beni.
Mi risulta che mio figlio è proprietario del 50% più una parte dell'altro 50% che è da dividere per tre.Mio figlio è stato nominato tutore delle bimbe.Atti già fatti e consolidati.Adesso mio figlio che vive e lavora in Polonia con figlie e nuova compagna, vorrebbe vendere la casa per acquistarne una in Polonia.La procedura da seguire secondo un legale a cui si è rivolto dice di essere questa:
1-Fare un preliminare di vendita della casa, e contestualmente un preliminare di acquisto di altro immobile con la parte del denaro spettante alle bimbe e a loro intestato.
2- sottoporre il tutto al/ad un giudice tutelare per avere un benestare per l'operazione.
Dubbi e domande:
1- Domanda:Il prezzo di vendita della casa deve essere stabilito da un Perito del tribunale ?
2-Domanda: Se con la parte spettante alle bimbe non si riesce a comprare nessun immobile cosa prevede la legge?
3-Domanda: E' possibile una volta stabilito dal perito del tribunale i prezzi margine della vendita(se deve essere così) ottemperare agli obblighi verso le bimbe acquistando con la parte spettante un immobile o fare quanto è previsto dalla legge(se i il denaro non bastasse) prima ancora di vendere l'immobile?
4-Domanda:nell'ipotesi che il quesito della domanda nr. 3 sia positivo mio figlio potrebbe vendere la casa tranquillamente(sempre rispettando i prezzi previsti dal perito) oppure bisognerebbe fare la procedura per intestare la parte delle figlie al padre?
5-Domanda:Una donazione alle bimbe di un immobile di proprietà dei nonni per il valore(anche oltre) della quota spettante alle bimbe può risolvere il problema oppure bisogna fare un atto di acquisto Bimbe-nonni) regolare?
6-Domanda:Nell'ipotesi che una delle opzione della domanda nr.5 sia possibile, basta che le bimbe abbiano la nuda proprietà dell'immobile o devono essere anche usufruttuarie?
7-Domanda: I proventi dell'eventuale usufrutto possono essere usati dal padre o nonni?
8-Domanda:Se con i proventi della vendita, mio figlio volesse comprare una casa in Polonia intestatari: Bimbe per la quota spettante in relazione al denaro messo
Rimanente da dividere tra mio figlio e la sua compagna
Tutto questo sarebbe possibile anche se la casa è all'estero?
Ultima domanda:nel tribunale a chi mi dovrei rivolgere per avrere queste domande e conoscere tutte le procedure da fare?
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Confermo Nemesis . Una mia cugina, rimasta vedova con tre figli minori si è trovata nella stessa situazione (esclusa la Polonia e nuovo compagno ) ma ha voluto cambiare casa. Con il consenso del Giudice Tutelare (mi sembra trascritto dal notaio nell' atto) , ha venduto la casa di cui era rimasta proprietaria con i figli minori e ne ha acquistata un' altra con le identiche quote successorie. Il giudice tutelare si trova presso il Tribunale nella sezione apposita "ufficio minori ".
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Prima del compimento del diciottesimo anno il minore, legalmente incapace d'agire, è sottoposto alla potestà dei genitori che sono i suoi legali rappresentanti.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli ed il loro genitore che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.
Volendo vendere l'immobile familiare occorre una perizia di stima giurata da allegare alla richiesta che, nel nostro caso dovrà essere inoltrata dal curatore speciale, precedentemente nominato, al giudice tutelare, indicando contestualmente la necessità dell'operazione e l'utilizzo dei fondi ricavati. Il giudice, riconosciuta l'opportunità e la sua regolarità, la autorizzerà.
Ovviamente verrà prospettata sia la vendita che l'immobile che s'intende acquistare, avendo stipulato un accordo a monte. Potrebbe essere sottoscritto un preliminare di vendita della casa ed uno di acquisto dell'altro immobile, condizionato dall'esito dell'autorizzazione del giudice tutelare.
Passando ai quesiti posti:
1- Non è necessario che sia un perito del tribunale, è necessario che sia un professionista abilitato ed iscritto all'albo professionale;
2- Deve dimostrare un investimento conveniente per le minori o la necessità di affrontare spese elencate, necessarie per le stesse;
3- Il prezzo di vendita deve essere uguale o superiore a quello della stima. L'impiego deve essere quello autorizzato. Tale operazione non ha vincoli di tempo;
4- Una volta autorizzata la vendita, può procedere direttamente alla stipula;
5- Deve apparire l'atto d'acquisto anche se fosse un immobile dei nonni. Ovviamente deve essere autorizzato dal giudice dietro presentazione di un'idonea stima;
6- Credo che dipenda dalla stima. E' pur sempre un investimento;
7- L'usufrutto spetterà all'usufruttuario;
8- Deve essere previsto nell'autorizzazione del giudice tutelare.
Non credo ci siano problemi per l'acquisto all'estero, stante la necessità obiettiva.
Le informazioni le puoi ottenere dal Cancelliere della Volontaria Giurisdizione.
 

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