la questione deve essere inquadrata secondo i giusti termini giuridici: il venditore dispone di tre immobili autonomamente censiti catastalmente di cui due (box e posto auto scoperto) costituiscono pertinenza della cosa principale; "se non diversamente disposto gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze" (art. 818 co. 1, c.c.); in questo caso l'oggetto dell'atto da rogitare -dovendo coincidere con quello dell'annuncio di vendita e magari della promessa di acquisto- attiene alla cosa principale ed ad una sola pertinenza; secondo giurisprudenza costante, per non ricomprendere nel trasferimento la pertinenza, non è sufficiente la mancata menzione della stessa nell'atto, ritenendosi, invece, necessario che nell'atto si abbia un'espressa volontà contraria volta ad escluderla o che, comunque, ciò risulti da chiari ed univoci elementi contenuti nello stesso atto; d'altra parte, è anche vero che, poichè il vincolo pertinenziale è costituito da un elemento oggettivo (destinazione durevole e materiale di una cosa a servizio o ornamento della cosa principale e non del proprietario) e da un elemento soggettivo (volontà, espressa o tacita, di imporre tale destinazione da parte del proprietario di entrambe), ancora secondo giurisprudenza costante, anche la volontà di escludere o far cessare detto vincolo non richiede una forma solenne e può essere desunto da qualsiasi elemento che a tal fine sia ritenuto idoneo; pertanto, andrebbe indagato oltre a quanto descritto nell'annuncio, riguardo alla volontà di non vendere il box da parte del venditore, ancor prima, se una volontà di far cessare il rapporto pertinenziale tra il box e l'appartamento poteva essere riscontrata in un comportamento concludente dello stesso proprietario di entrambi (per esempio l'averla destinata ad un uso personale quale nell'ipotesi di locazione ad altro condomino); per concludere e sperando di così chiarire il tuo dubbio: a) il contenuto del titolo di provenienza non preclude la vendita separata della cosa principale; b) il vincolo pertinenziale cessa, o per venuta meno dell'elemento oggettivo, o per quello soggettivo (quest'ultimo anche a seguito di comportamento concludente del proprietario); c) nell'atto di trasferimento da rogitare (e quindi nell'annuncio di vendita) deve espressamente o inequivocabilmente risultare la volontà del venditore di non comprendere la pertinenza nell'oggetto della vendita; da non trascurare, in caso di eventuali pretese, sul prezzo da pagare o, sul bene da acquistare, le prescrizioni e, quindi, i doveri di lealtà e correttezza, che regolano la responsabilità precontrattuale; ciao!