ralf

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buon giorno a tutti ,ho saputo che se si vende una casa prima dei cinque anni dal rogito,senza averla abitata con residenza,comporta la tassazione della plusvalenza. cosa significa? grazie
 

Manuela Fragale

Nuovo Iscritto
Re: no residenza e vendere entro 5 anni

Vendendo la casa che avrebbe dovuto essere "prima casa" e che non è stata mai abitata, Lei realizzerà un guadagno. Tale guadagno è definito "plusvalenza " ed è tassato in percentuale.
 

lacca78

Nuovo Iscritto
questa tassa riguarda tutte le abitazione vendute entro cinque anni dal rogito di acquisto, e non solo la prima casa....
si deve fare attenzione inoltre perchè i cinque vengono calcolati dal rogito di acquisto alla successiva impegnativa, quindi per pagare la tassa secondo alcuni giuristi è sufficente il solo preliminare registrato senza la necessità di fare un atto notarile.
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
La plusvalenza è la differenza del valore di vendita rispetto al valore di acquisto. Quella differenza, se esiste, viene tassata in misura del 20% che si paga nella denuncia dei redditi.
In pratica se si vende allo stesso prezzo che si pagò a suo tempo per l'acquisto non c'è plusvalenza.
Saluti
Andrea
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria
dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione.
Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che
equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel
periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote IRPEF.
Fanno eccezione a tale regola:
- gli immobili pervenuti per successione;
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi
5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la
costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo
a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con
dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di
quella sul reddito.
ATTENZIONE
Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota dell’imposta
sostitutiva del 12,5%.
Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%.
Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo
immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati
relativi alla compravendita.
La tassazione descritta (imposta sostitutiva ) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di
cessione é un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul
terreno stesso.
Da : http://www.agenziaentrate.it/wps/wc...ERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8
:daccordo:
 

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