norme di riferimento:
--Legge 28 novembre 2005, n. 246
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, articolo 12
Comma 9. All’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».
--Legge 17 agosto 1942 n 1150 legge urbanistica
41-sexies (art. 18)
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.(comma così modificato dall' articolo 2 della L 122/89)
2.Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma NON sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. (comma aggiunto dall' art.12 comma 9 L.246/85)
A mio parere ( ma non mi ostino ) il vincolo di edificabilità esiste ancora, ma non il vicolo di pertinenzialità. Pertanto i box solo liberamente vendibili. Il diverso orientamento del legislatore mi pare di capire si basa su questo ragionamento:
che senso ha abbinare per forza un box ad una abitazione quando magari il proprietario non lo utilizza per esempio perchè è anziano o handicappato; rendendo liberamente vendibile i box ( che pure devono essere costruiti nelle proporzioni di cui al comma 1 della legge urbanistica modificata) risolvo maggiormente il problema di ordine pubblico in quanto cosi facendo un altro soggetto lo acquisterà e non lascerà cosi' l'auto in strada, cogliendo in pieno l'obiettivo della norma