I box sono ordinariamente alienabili liberamente in modo separato dagli appartamenti di cui sono pertinenziali. Questo principio vale, grazie alla legge n. 246/2005, anche per quelli realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell’articolo 41-sexies della legge n. 1150/1942 (secondo il quale nelle nuove costruzioni debbono essere riservati spazi a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione). L’unica eccezione è quella che prevede che i parcheggi realizzati ai sensi dell’articolo 9 della legge Tognoli non possano essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, tant’è vero che i relativi atti di cessione sono nulli. Si tratta, per intendersi, dei box realizzati nel sottosuolo o nel cortile dei fabbricati esistenti, con le relative facilitazioni urbanistiche, nonché di quelli realizzati nel sottosuolo comunale e ceduti in concessione per un periodo massimo di 90 anni.
Tuttavia, data l’autonomia data alle regioni in campo urbanistico dal titolo V della Costituzione, le regioni potrebbero provare a creare un’eccezione a questo principio. Quindi, ti converrebbe verificare.