riccardo

Nuovo Iscritto
Se oggi rendo pertinenziale un garage per usufruire della detrazione del 36% (che andrà a esaurirsi in 10 anni) e fra dieci anni decido di vendere solamente il garage (a parte senza vendere l'appartamento) avrò la possibilità di farlo senza problemi? Che cosa dovrò fare per venderlo a parte? Dovrò fare un atto apposta per togliere la pertinenzialità? Grazie anticipatamente Riccardo
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
L'autorimessa avendo un suo subalterno è un'unità immobile assolutamente autonoma.
In caso di vendita, passati 5 anni se legato a una prima casa, non dovrai fare nulla dal punto di vista documentale! ;)
 

cichi

Membro Junior
Non condivido: se il garage è pertinenziale, risulta indissolubilmente legato al bene principale, quindi non può essere venduto separatamente.
Il termine di 5 anni è legato esclusivamente al beneficio prima casa, quindi per questioni fiscali, ma il diritto sostanziale è un'altra cosa.
 

bolognaprogramme

Membro Assiduo
Professionista
Assolutamente d'accordo con Cichi.

Una delle calusole fonadmentali per avere la detrazione fiscale del 36% è la pertinenzialità del garage, per cui è obbligatorio, da quel momento in avanti, mantenere unite le due unità immobiliari.

Silvana
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
Condivido in parte Cichi e Silvana, ma di fatto il bene può essere venduto!
Si perderanno le detrazioni del 36% se la vendita verrà fatta entro i 10 anni dall'acquisto o i 5 secondo l'età del proprietario.
Il garage non è legato con la Legge 122 del 1989 art. 9, pertanto inseparabile dal bene principale, questo il motivo della mia risposta, anche perchè Riccardo parla di un tempo superiore a 10 anni, quando tutto sarà sicuramente concluso.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Bisogna anche dare un'occhiata al regolamento edilizio comunale, per vedere se aggiunge qualche restrizione (ad esempio a causa alta densità abitativa del comune) a quanto prescritto dalla normativa nazionale.
 

robertamirata

Nuovo Iscritto
per essere più precisa:

I box sono ordinariamente alienabili liberamente in modo separato dagli appartamenti di cui sono pertinenziali. Questo principio vale, grazie alla legge n. 246/2005, anche per quelli realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell’articolo 41-sexies della legge n. 1150/1942 (secondo il quale nelle nuove costruzioni debbono essere riservati spazi a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione). L’unica eccezione è quella che prevede che i parcheggi realizzati ai sensi dell’articolo 9 della legge Tognoli non possano essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, tant’è vero che i relativi atti di cessione sono nulli. Si tratta, per intendersi, dei box realizzati nel sottosuolo o nel cortile dei fabbricati esistenti, con le relative facilitazioni urbanistiche, nonché di quelli realizzati nel sottosuolo comunale e ceduti in concessione per un periodo massimo di 90 anni.
Tuttavia, data l’autonomia data alle regioni in campo urbanistico dal titolo V della Costituzione, le regioni potrebbero provare a creare un’eccezione a questo principio. Quindi, ti converrebbe verificare.

Scusami ma la mia risposta precedente non era molto completa :)
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
I box sono ordinariamente alienabili liberamente in modo separato dagli appartamenti di cui sono pertinenziali. Questo principio vale, grazie alla legge n. 246/2005, anche per quelli realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell’articolo 41-sexies della legge n. 1150/1942 (secondo il quale nelle nuove costruzioni debbono essere riservati spazi a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione). L’unica eccezione è quella che prevede che i parcheggi realizzati ai sensi dell’articolo 9 della legge Tognoli non possano essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, tant’è vero che i relativi atti di cessione sono nulli. Si tratta, per intendersi, dei box realizzati nel sottosuolo o nel cortile dei fabbricati esistenti, con le relative facilitazioni urbanistiche, nonché di quelli realizzati nel sottosuolo comunale e ceduti in concessione per un periodo massimo di 90 anni.
Tuttavia, data l’autonomia data alle regioni in campo urbanistico dal titolo V della Costituzione, le regioni potrebbero provare a creare un’eccezione a questo principio. Quindi, ti converrebbe verificare.

Ottima risposta, concodo pienamente. :applauso:
Grazie 1000. ;)
 

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