Tapinaz

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Questo è il link di collegamento ai pro memoria che il Sunia fornisce a supporto della normativa sulla cedolare.

Giusto perchè l'art.3 del DL 23/2011 deve essere valutato anche sotto il punto di vista del sindacato dei conduttori

http://www.sunia.it/files/comunicati/CEDOLARESECCA_vademecum.pdf

Per esempio, secondo il Sunia, oltre agli aumenti Istat s'intendono non integrabili anche altri adeguamenti, eventualmente previsti nel contratto di locazione.
 

jac0

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Proprietario Casa
Grazie per il vademecum.
Nel testo leggo:
"L'inquilino...non dovrà pagare aumenti istat e ogni altro aumento (per lavori, per incrementi comunque scadenzati, per oneri accessori se conglobati nel canone, ecc.) decorrenti da gennaio 2011, se scattati in questo anno prima dell’opzione da parte del proprietario".

Questo vuol dire che se adesso il proprietario opta per la cedolare secca, il canone per la nuova annualità iniziata ad es. con il mese di febbraio 2011 non va più bene e occorre tornare al valore che il canone aveva al 1° gennaio 2011?
Grazie
 

Tapinaz

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Proprietario Casa
Si Jac, su questo punto relativo agli aggiornamenti Istat già maturati ed applicati dal proprietario nel 2011 a gennaio, febbraio, marzo (...e forse anche ad aprile, per chi chiede il trimestre in anticipo) ci sono opinioni discordi.

La 23/2011 art.3 parla di periodo d'imposta, che è quello solare, quindi per usufruire delle agevolazioni che coprono l'intero anno solare si dovrebbe altresì sopportare la perdita degli adeguamenti maturati nello stesso periodo. Questa è un'interpretazione letterale della norma.... ma pur sempre soggettiva.

Con questa interpretazione la disparità di trattamento risiede nel fatto che il proprietario storna gli adeguamenti Istat maturati, però non gli rimborsano la tassa di registro nel frattempo corrisposta.
 

tovrm

Membro Senior
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Per esempio, secondo il Sunia, oltre agli aumenti Istat s'intendono non integrabili anche altri adeguamenti, eventualmente previsti nel contratto di locazione.

L'interpretazione è corretta. Il punto 1.5 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate parla di rinuncia a richiedere, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, l'adeguamento del canone a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT, anche se previsto dal contratto.
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ci sono in giro parecchi contratti a scaletta.
Proprietario ed inquilino hanno concordato un determinato canone ma questo viene raggiunto dopo 3, 4 o 5 anni.

State attenti che secondo il parere del Sunia, quindi una controparte significativa, dal 2011 gli scatti non sarebbero più applicabili se opti per la cedolare, anche se nella sostanza non si tratta di adeguamento.

Non è detto che abbiano ragione ma, purtroppo, il comma 11 è sibillino.........

Consiglio, se uno ha un contratto a scaletta, lascia completare gli scatti ( se sono rilevanti) e non sceglie la cedolare. Questa opzione la eserciterà quando la locazione concordata come sopra andrà a regime.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Consiglio, se uno ha un contratto a scaletta, lascia completare gli scatti ( se sono rilevanti) e non sceglie la cedolare. Questa opzione la eserciterà quando la locazione concordata come sopra andrà a regime.

:daccordo:

Sul Sole24Ore (versione cartacea), ieri ed oggi, è stata pubblicata una guida alla cedolare secca, che conferma l'interpretazione del Sunia.
Mi sembra una conferma autorevole.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Vediamo se ho capito queste interpretazioni:
1) L'opzione è retroattiva, ovvero è come se avessi operato la scelta il 1° gennaio 2011.
2) Il canone viene riportato al valore al 1° gennaio 2011
3) Devo restituire all'inquilino la somma degli istat da lui pagati da gennaio 2011 a oggi (sono pazzi)
4) L'imposta di registro col cavolo che me la rende (sono pazzi;d'altronde a Roma aspettiamo ancora il rimborso dell'IVA sulla tassa rifiuti!)
Insomma, quando c'è da pijà, no, quando c'è da dà, sì.
Mi domando anche se al ministro francese Troimonts non è venuto in mente di introdurre nel suo Paese la cédolaire sèche!!!
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Si Jac, su questo punto relativo agli aggiornamenti Istat già maturati ed applicati dal proprietario nel 2011 a gennaio, febbraio, marzo (...e forse anche ad aprile, per chi chiede il trimestre in anticipo) ci sono opinioni discordi.

La 23/2011 art.3 parla di periodo d'imposta, che è quello solare, quindi per usufruire delle agevolazioni che coprono l'intero anno solare si dovrebbe altresì sopportare la perdita degli adeguamenti maturati nello stesso periodo. Questa è un'interpretazione letterale della norma.... ma pur sempre soggettiva.

Con questa interpretazione la disparità di trattamento risiede nel fatto che il proprietario storna gli adeguamenti Istat maturati, però non gli rimborsano la tassa di registro nel frattempo corrisposta.

Vediamo se ho capito queste interpretazioni:
1) L'opzione è retroattiva, ovvero è come se avessi operato la scelta il 1° gennaio 2011.
2) Il canone viene riportato al valore al 1° gennaio 2011
3) Devo restituire all'inquilino la somma degli istat da lui pagati da gennaio 2011 a oggi (sono pazzi)
4) L'imposta di registro col cavolo che me la rende (sono pazzi;d'altronde a Roma aspettiamo ancora il rimborso dell'IVA sulla tassa rifiuti!)
Insomma, quando c'è da pijà, no, quando c'è da dà, sì.
Mi domando anche se al ministro francese Troimonts non è venuto in mente di introdurre nel suo Paese la cédolaire sèche!!!

Secondo me, rileggendo legge+provvedimento, si evince che non possono essere applicati aumenti Istat maturati a partire dal 1 gennaio 2011, mentre sarebbero invece salvi quelli maturati sulla base degli indici istat ante 2011 (anche se applicati nel 2011. Ad es, se entro il 31 dicembre 2010 ho maturato il diritto ad applicare l'aumento Istat, posso ancora aderire alla cedolare senza perdere tale adeguamento.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Quella che è più preoccupante è la frase "l'adeguamento del canone a qualsiasi titolo", quindi occorre rinunciare a richiedere l'adeguamento anche per qualsiasi avvenuto mutamento negli elementi di calcolo (vedansi affitti agevolati) oltre che per i canoni a scaletta e per le opere di ristrutturazione ?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Quella che è più preoccupante è la frase "l'adeguamento del canone a qualsiasi titolo", quindi occorre rinunciare a richiedere l'adeguamento anche per qualsiasi avvenuto mutamento negli elementi di calcolo (vedansi affitti agevolati) oltre che per i canoni a scaletta e per le opere di ristrutturazione ?

Sì, hai capito bene
 

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