basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Che non siano stati esempi calzanti eravamo d'accordo. Sul lecito pare ci siano opinioni divergenti: ma ritengo sia pure lecito.

Piuttosto dovranno pure cambiare serratura ed assumere un guardiano: perchè è certo che della vecchia serratura la chiave l'avevano tutti.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
gli esempi non sono calzanti. Il locale stenditoio è un locale, all'aperto o coperto, dove tutti i condòmini hanno il diritto di stendere i panni; se l'accesso è regolato da una porta con serratura, la chiave della serratura deve essere nella disponibilità di tutti gli aventi diritto.
Se l’accesso è consentito solo in alcuni orari, è evidente che non è possibile , o quantomeno controproducente, lasciare a tutti le chiavi.
Il succo è:
L’assemblea può decidere di limitare l’uso di una parte comune ?
Si
La limitazione può essere su base oraria ?
Si
Così la vedo io.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
gli esempi non sono calzanti. Il locale stenditoio è un locale, all'aperto o coperto, dove tutti i condòmini hanno il diritto

Quale la differenza rispetto ad una piscina...o ad una sala riunioni opzionabile solo su prenotazione ...o ad un'area parcheggio "a turni"?

La maggioranza in assemblea può regolamentare tutte le cose comuni (uso, spese, sanzioni etc etc).
Non si confonda "regolamentare" con "impedire".
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Quale la differenza rispetto ad una piscina
"Quando esiste un piscina condominiale, le responsabilità dell’amministratore si accrescono notevolmente, in quanto, la piscina, luogo ricreativo, di svago è anche luogo pericoloso e può determinare facilmente incidenti più o meno gravi, dalla semplice scivolata/caduta ai rischi di batteri derivanti da fenomeni di insalubrità delle acque o anche alla morte per annegamento.
Pertanto, l’amministratore, in caso di piscina condominiale, dovrà ben certamente analizzare il numero di persone che utilizzano il bene, curare gli impianti, verificare la qualità dell’acqua conferendo opportuni incarichi a ditte specializzate, posizionare cartelli e tutto quanto è necessario onde evitare di incorrere in gravi rischi sia per se stesso che per i condòmini.
Gli amministratori che gestiscono in condominio piscine, possono disporre di una guida utile dell’Inail che nel 2016 ha pubblicato il manuale “Le piscine” nella Collana Quaderni per la Salute e sicurezza, che oltre ad analizzare gli adempimenti tecnico-normativi concede ampio spazio agli aspetti organizzativi e comportamentali con misure di prevenzione specifiche alla tutela della salute e sicurezza degli utenti delle piscine.
Al controllo della piscina occorre ricordare l’assistente bagnanti che deve assicurare la propria presenza durante l’orario di funzionamento della piscina e secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni.

L’installazione di una piscina viene considerata innovazione e pertanto necessita dell’approvazione con le maggioranze di cui all’art. 1120 c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 2/3 del valore dell’edificio). Si ricorda che occorre sempre visionare il regolamento condominiale per comprendere se vi siano norme contrarie e che inoltre l’innovazione non pregiudichi il godimento della cosa comune anche ad un solo condòmino.
In tema di responsabilità, la Cassazione ha individuato dal 2004 una responsabilità del condominio per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c ma con delle eccezioni. Il fatto riguardava un incidente in piscina condominiale durante una festa notturna, in cui un ospite tuffandosi, riportava gravi lesioni. Richiedeva, quindi, risarcimento del danno al condominio adducendo la scarsa illuminazione e l’assenza del bagnino. Ebbene la Corte ha escluso la responsabilità del custode del bene, evidenziando che era stata la condotta superficiale e sconsiderata dell’ospite che avrebbe, secondo quelle condizioni visibili, potuto evitare l’evento. Pertanto aveva qualificato pericolosa la condotta esercitata dall’ospite che si era tuffato. Cass., 15 ottobre 2004, n. 20334- Conforme: Cass., 26 aprile 2004, n. 7916- Conforme: Cass., 28 ottobre 2009, n. 22807 in cui vi fu l’annegamento in una piscina condominiale perché la vittima si era introdotta superando un cancello in orario di chiusura, nonostante il divieto di ingresso a persona non autorizzate ed estranee al condominio. Ecco che anche in questo caso è esclusa la responsabilità del condominio per un uso improprio del bene da parte dell’utilizzatore."

Tu vuoi mettere le problematiche connesse con l'uso di una piscina condominiale con l'uso di uno stenditoio condominiale? Nella piscina condominiale ci sono delle norme nazionali da rispettare nello stenditoio quali norme nazionali devi rispettare? Forse al buio corri il rischio di appendere il calzino nero con quello rosso con grande nocumento dell'estetica del condominio.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Tu vuoi mettere le problematiche connesse con l'uso di una piscina condominiale con l'uso di uno stenditoio condominiale? Nella piscina condominiale ci sono delle norme nazionali da rispettare nello stenditoio quali norme nazionali devi rispettare?
Cosa c’entra tutto ciò con la limitazione oraria ?
Le norme di gestione della piscina , se sono state rispettate, andrebbero bene anche di notte.
L’uso vietato fuori dall’orario orario stabilito è una scelta dell’assemblea, non della legge sulle piscine, e nemmeno dell’amministratore.
Tant’è vero , che nelle sentenze da te riportate si è esclusa la responsabilità del condominio.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto