Recupero credito d'imposta
Prima di tutto ti riporto parte di quanto leggo sul sito del CAF ACLI. Puoi consultarlo se vuoi; sta il fatto che mi pare molto chiaro.
"Con riferimento, invece, all’IVA, occorre fare riferimento all’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto dell’immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l’immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d’imposta, deve essere considerata l’IVA indicata in tutte le fatture emesse dall’appaltatore per la realizzazione dell’immobile.
Per fruire del credito è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzare lo stesso in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. L’atto di acquisto dell’immobile dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota IIbis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico della imposta di registro, lettere b) e c), l’espressa richiesta del beneficio in argomento e dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito.
Sarà, pertanto, necessario: - indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’IVA in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa; - nel caso in cui per l’acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. “prima casa”, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell’acquisto medesimo; - nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’IVA sull’immobile alienato, produrre le relative fatture; - indicare gli estremi dell’atto di alienazione dell’immobile.
Il credito non può mai essere chiesto a rimborso, ma può essere utilizzato: in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per il nuovo atto di acquisto; in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dall’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; in compensazione (orizzontale) delle imposte dovute utilizzando il modello F24.
Per effetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, il credito non può essere utilizzato per compensare l’IVA dovuta in relazione all’acquisto della nuova abitazione.
L’IVA, pertanto, dovrà essere corrisposta al cedente o all’appaltatore per l’intero importo indicato nella fattura relativa alla cessione o alla realizzazione dell’immobile. Il diritto di utilizzare il credito in diminuzione dell’IRPEF dovuta deve essere esercitato, a pena di prescrizione, solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto in cui sorge il diritto al credito. Inoltre, nel caso in cui l’imposta risultante a debito dalla dichiarazione non dovesse essere sufficiente a consumare l’intero credito spettante al beneficiario, il residuo potrà essere utilizzato nei versamenti successivi fino alla completa estinzione del credito stesso.
A parte quel poco che tua moglie potrà recuperare negli anni tramite versamenti dovuti con F24 o altro (mi auguro, per esempio che tu possa ereditare da uno zio d'America un capitale su cui dover pagare le tasse di successione!!!), Partendo dalla supposizione che tua moglie sia lavoratrice dipendente, dovresti sondare la seguente via di uscita.
Tua moglie paga le tasse mese mese , trattenute dal datore di lavoro sulla busta paga. Ovviamente al momento dell'eventuale compilazione del 730 o Unico, salvo che non abbia altri redditi consistenti, non le rimarrà nulla o quasi da compensare. E siccome, come leggi sopra, il credito d'imposta non può essere ottenuto come rimborso... sei del gatto.
Però .....se tua moglie potesse vantare presso il suo datore di lavoro, che figura da sostituto di imposta, il credito in questione, potrebbero determinarsi le seguenti due ipotesi: a) il datore di lavoro non detrae dalla busta paga le imposte dovute, fino a compensazione e il problema sarebbe risolto; oppure b) il datore di lavoro sospende il pagamento delle imposte che sarebbero successivamente pagate in fase di di compilazione del 730/Unico con le detrazioni spettanti.
Non se quanto ti prospetto sarà possibile, ma resta però il fatto che, in caso contrario, saremmo di fronte ad una gravissima violazione dei vantaggi che la legge garantisce a tutti e non solo a coloro che possono permettersi di pagare le imposte in ritardo per conto loro (Novembre-Agosto) poiché svolgono attività autonome o posseggono altri redditi, cioè, in definitiva, ai più ricchi o a chi già gode di altri vantaggi.
Spero di esserti stato di aiuto. Ma tentare non nuoce.
Ciao!