Dal C.C. :
Art. 1014 Estinzione dell’usufrutto
Oltre quanto è stabilito dall’art. 979 (328), l’usufrutto si estingue:
per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti);
per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (2814);
per il totale perimento della cosa su cui è costituito (1016 e seguenti).
Alla morte dell'usufruttuario, l'usufrutto si riunisce alla nuda proprietà, si consolida quindi in capo al nudo proprietario che acquista automaticamente la piena proprietà senza dover pagare alcuna imposta, ma con la semplice voltura al catasto di detta fusione, in forza di un certificato di morte. Infatti, con la riforma dell'imposta di registro il consolidamento dell'usufrutto (la riunione in unico soggetto dell'uso del frutto e della proprietà), verificatasi a decorrere dal 1° gennaio 1973, non costituisce più base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro (art. 80, D.P.R. 131/1986).
Auguri :daccordo: