marmanz67

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Proprietario Casa
Buongiorno, ecco la situazione che pongo alla Vostra cortese attenzione. Mio padre ha 89 anni ed è usufruttuario di un appartamento i cui nudi proprietari al 50% cadauno siamo io e mio fratello, acquistato nel 1996. Mio fratello non ha mai abitato in questo appartamento mentre io ci ho vissuto per 16 anni assieme a mio padre, che mi consentiva la residenza pur di condividere le spese ordinarie e straordinarie. Negli anni ho sostenuto anche delle spese per migliorie (impianto fotovoltaico, climatizzatore, caminetto elettrico, sostituzione mobili) con il consenso di mio padre e pagando con fatture a me intestate. Mio fratello nei 21 anni di usufrutto da parte di mio padre dell'appartamento non ha mai versato un solo euro (o lira, prima del 2002). Ora nessuno risiede più in questo appartamento che è disabitato ma con utenze attive e cose mobili presenti. Mio padre e mio fratello vorrebbero vendere ciò che è di loro spettanza. E io mi sono proposto come acquirente. L'importo della quota di usufrutto è determinabile in dipendenza dell'età di mio padre. Mentre per quanto riguarda la nuda proprietà di mio fratello, va tenuto conto che non ha mai sostenuto alcuna spesa negli anni? Inoltre le migliorie che sono state apportate a mie spese nel corso degli anni, come devono essere considerate nel calcolo degli importi spettanti da mio fratello e mio padre? Nello stabilire il valore di vendita dell'immobile, vanno considerate anche le migliorie? E ciò che costituisce miglioria, va conteggiato al prezzo fatturato all'epoca della realizzazione o ne va calcolata l'usura e il deperimento? Grazie per le risposte
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
valore di mercato dell'immobile meno il valore dell'usufrutto di tuo padre quello che rimane diviso due è quello che spetta a tuo fratello.
Leggi questi articoli del c.c.
Art. 1102. Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Art. 1104. Obblighi dei partecipanti.
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune
e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.

Quindi tu hai diritto al rimborso parziale delle spese sostenute per la conservazione della casa, dubito che
impianto fotovoltaico, climatizzatore, caminetto elettrico, sostituzione mobili
possano rientrare come spese per la conservazione della casa.
 

magia2002

Membro Attivo
Proprietario Casa
Con il mercato attuale immobiliare , le migliorie tecnologiche che hai apportato negli anni solo in minimissima parte fanno aumentare il valore dell' immobile . Fai valutare l'immobile ad un perito e gli fai elaborare due stime : 1)valore immobile con i miglioramenti apportati ; 2) valore immobile senza impianto fotovoltaico - climatizzazione ecc.
 

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