Art. 1199 c.c.:
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (...)
Forse le norme del CC sono superate da altre fiscali o comunque riguardano altri concetti e non specificatamente il Bollo.
Marca da bollo su ricevute prestazione occasionale:
La
marca da bollo su ricevute prestazione occasionale è obbligatoria se l’importo indicato sulla ricevuta per il compenso dell’attività lavorativa svolta saltuariamente è superiore a 77,47 euro.
L’onere di assolvere la marca da bollo è da parte di colui che rilascia la ricevuta, ovvero, dalla persona che di fatto ha svolto il lavoro e per questo emette ricevuta di pagamento che dovrà poi dichiarare in sede di dichiarazione dei redditi.
Marca da bollo su ricevute mediche d’affitto fiscali associazioni
Come detto nulla vieta il poter trovare accordo con il cliente (che per prassi/ignoranza paga quasi sempre senza contestare) ma la norma dispone in modo diverso.
Basti pensare anche alle conseguenze dirette qualora chi emette ricevuta non apponga la Marca o alla detraibilità dello stesso a seconda di chi sostiene la spesa.
PS
E per essere "precisi" se si intende addebitare la Marca da Bollo al "cliente/committente" la stessa va indicata nella ricevuta/fattura.
Se il costo è sostenuto (e detratto) da chi emette il documento la marca va semplicemte apposta.