In un condominio tre anni orsono è stato deliberato a maggioranza semplice dall'assemblea condominiale di stipulare un contratto annuale, tacitamente rinnovabile, tra il condominio ed un inquilino di un proprietario per concedergli in uso individuale un piccolo porticato che si affaccia sull'uscita secondaria del locale bar-ristorante a piano terra dallo stesso gestito. Nessuno sino ad ora si è opposto ed annualmente deliberiamo se rinnovare o meno il contratto. Un nuovo proprietario ha sollevato la questione di incompatibilità del contratto stipulato con l'art. 1102 del Codice Civile che disciplina l'utilizzo delle parti comuni, asserendo che è stato compiuto un abuso da parte dell'assemblea condominiale nel concedere l'uso di tale spazio esterno (normalmente inutilizzato da altri) ad un solo condomino, al fine di depositarvi (opportunamente schermato da una tenda prevista dal contratto) il bidone dell'olio esausto in modo che il servizio notturno di asporto possa accedervi liberamente. Secondo me non è stato compiuto nessun atto contrario alla normativa, in quanto frutto della libera scelta dell'assemblea. Anche perché vi è parte della giurisprudenza che afferma che "Il disposto dell'art. 1102 c.c., è nel senso che ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità più intensa o anche semplicemente diversa da quella ricavata eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso." (Sentenza Cass. Civ. 3 giugno 2015, n. 11445) e purché non ne alteri i diritti reali. Che ne pensano gli esperti del forum ? Grazie.