pippodoc

Membro Attivo
Proprietario Casa
help
ieri sera in un'assemblea "bulgara" con il oslito condomino milledeleghe e gli altri convintiporta a porta ci è stato tolto l'uso della cantina ex locale caldaia è già datain uso ad un negozio
noi siamo subentrati ma non essendo possibilestipulare regolare ocntratto d'affitto il precedente ammnistratore ha scritto sul verbale che viene dato in uso questo locale previo pagamento di una quota che noi abbiamo regolarmente pagato
abbiamo apportato a nostre spese deglie migliorie (alias tolto il materiale ammassato che ha portato ad una concentrazione di topi pari a quella di mezza città) , abbiamo pavimentato il pavimento in terra battuta e intonacato le pareti ) e ora ci accusano che le migliorie sono state fatte senza informare il ocndominio ...vabbè dovevo mettere un esemplare di topo per buca delle lettere ??
Comunque, si alza in piedi il condomino milledeleghe dicui l'amministratore fa la testa di legno, e annuncia trionfalmente "bene la cantina dei signori xx la diamo in affitto per due anni al sig, yy come compensazione per i danni che questo ha subito per le infiltrazioni fognarie nella sua cantina ..avete 6 mesi per sgombrare , chi approva la delibera??" tutti con le manine alzate e la bocca aperta per sparar ******* del genere "beh si se è senza cantina ..poveretto "
ora mi risulta che il problema uso della cantina non sia stato messo all'ordine del giorno e quindi potremmo impugnare il verbale
secondo mi risulta dal codicecile che non puoi essere sfrattato perchè un ocndomino vuol fare il benefattore a spese tue
è così ?? grazie :fiore:
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
e ora ci accusano che le migliorie sono state fatte senza informare il ocndominio ...vabbè dovevo mettere un esemplare di topo per buca delle lettere ??

Se non ho capito male, l'ex locale caldaia ti era stato dato in uso dal condominio, durante un'assemblea, previo pagamento di un affitto, su questo locale voi avete provveduto a ripulirlo e apportato delle migliorie, come pavimentazione e intonacatura. Se è così, l'art. 1102 stabilisce che ciascun partecipanete può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione del bene e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per ilmiglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto alla cosa comune in danno agli altri partecipanti se non compie atti idonei a mutare il titolo in suo possesso.
Stesso discorso dicasi per l'affidamento dell'uso ad un altro condomino, essendo l'ex locale caldaia, comunque parte comune, art. 1117 cc.

ora mi risulta che il problema uso della cantina non sia stato messo all'ordine del giorno e quindi potremmo impugnare il verbale
secondo mi risulta dal codicecile che non puoi essere sfrattato perchè un ocndomino vuol fare il benefattore a spese tue
è così ?? grazie

Se nella convocazione dell'assemblea non c'era come all'ordine del giorno questo punto dell'ex locale caldaia, allora si può impugnare nei 30 gg dalla data del verbale per i presenti e per gli assenti dalla data in cui gli è stato consegnato il verbale.

Nell'assemblea precedente, l'amministratore ha scritto sul verbale d'assemblea, oltre al compenso, anche per quanto tempo ti veniva affidato il locale caldaia?
 

pippodoc

Membro Attivo
Proprietario Casa
L amminstratore precedente non aveva dato limiti temporali perche come era ridott il locale nessuno lo voleva.solo adesso che è bello e pulito ci sta pa coda in primis ip signore altruista ke per avere qs locale ha mandato via il prec amministr a suon di deleghe! Ps noi potremmo anke comprare ma quella massa di...condomini pur di farci girare le scatole..
 

pippodoc

Membro Attivo
Proprietario Casa
eccomi davanti ad un pc ,finalmente
innanzi tutto La ringrazio per la cortese risposta ,sono ancora in attesa di avere gli estremi della delibera dal precedente amministratore
la prima urgentissima domanda è: la pausa giudiziaria vale anche per i termini impugnazione delibere ? così mi pare di aver letto
(Sospensione termini processuali. Impugnazione delibera condominio
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 31/1-2/2/1990. Parziale illegittimità art.1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742)

in secondo luogo poichè il giudice di pace (da noi invocato) ha imposto all'amministratore di far aggiustare il tubo fognario che sono 8 mesi che perde (e nessun condomino pare ne sapesse nulla..opperò dove vivono quelli ??) e questa è una pura vendetta possiamo segnalare il fatto nella prossima udienza davanti al gdp ?

terzo possiamo proporre al condominio di effettuare a nostre spese le riparazioni e tenerci la cantina??
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
la prima urgentissima domanda è: la pausa giudiziaria vale anche per i termini impugnazione delibere ?
Si.

SENTENZA N.49 del 31 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 1990
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51 Genova, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni condomini per la impugnazione di una delibera assembleare, l'adito Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale"), nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 1137 del codice civile, in tema di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.
Il giudice a quo ha, in primo luogo, affermato la rilevanza della proposta questione, dal momento che "la somma dei lassi temporali intercorrenti tra il 7 luglio 1987 (data della deliberazione impugnata) ed il 1° agosto 1987 (inizio del periodo feriale) nonché tra il 15 settembre 1987 (fine del periodo feriale) ed il 18 settembre 1987 (data di proposizione dell'impugnazione) non raggiunge i trenta giorni" indicati nell'art. 1137 del codice civile, sicché la risoluzione della predetta questione si palesa decisiva nella fattispecie, nella quale la impugnativa degli attori - in quanto diretta avverso una delibera assembleare approvativa del rendiconto annuale e della ripartizione delle spese tra i condomini - deve ritenersi pacificamente soggetta al predetto termine decadenziale.
Lo stesso giudice rimettente non contesta la natura sostanziale (quale ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) del termine previsto dal citato art. 1137, ultimo comma, del codice civile, ma ne sottolinea la contestuale valenza processuale. E partendo da tale presupposto ed evidenziato, altresì, che la norma impugnata sembra riferirsi soltanto "ai termini di origine e carattere esclusivamente processuale", di modo che la semplice interpretazione della norma medesima non consentirebbe di fare applicazione, nel giudizio a quo, dell'istituto della sospensione, motiva l'esigenza di un intervento "additivo" di questa Corte, alla luce anche delle precedenti sentenze nn. 40 del 1985 e 255 del 1987.
2. - Nessuno si è costituito nel presente giudizio, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Genova dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione dei termini processuali si applichi anche a quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 del codice civile per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.
2.- La questione è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 40 del 1985 e n. 255 del 1987) ha già in altre occasioni censurato l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunciata, nella parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale.
In tali occasioni la Corte ha rilevato come la sospensione di detti termini per il periodo feriale si imponga, quando la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto.
Tale principio deve ritenersi applicabile al caso in esame che riguarda la previsione dell'art. 1137 del codice civile, il quale fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni per l'impugnativa delle delibere dell'assemblea condominiale. La brevità di tale termine rende particolarmente difficile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada nel periodo feriale, proprio perché, come è stato precisato (sent. n. 255 del 1987 cit.) "l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali" e, quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
Poiché non si ravvisano preminenti ragioni a tutela di altri valori costituzionali, che impongano la rigorosa osservanza del suddetto termine, ricorre anche nel caso in esame la medesima ratio che ha indotto il legislatore ad introdurre con la norma denunciata la sospensione dei termini processuali e, poiché il giudice a quo non ritiene che l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 possa essere interpretato nel senso di comprendervi anche il termine previsto dall'art. 1137 del codice civile, la prima disposizione deve dichiararsi costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la sospensione, durante il periodo feriale, del suddetto termine.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

in secondo luogo poichè il giudice di pace (da noi invocato) ha imposto all'amministratore di far aggiustare il tubo fognario che sono 8 mesi che perde (e nessun condomino pare ne sapesse nulla..opperò dove vivono quelli ??) e questa è una pura vendetta possiamo segnalare il fatto nella prossima udienza davanti al gdp ?

Se è stato il Giudice di Pace a intimare all'amministratore di provvedere alla riparazione del tubo fognario, perchè segnalarlo ancora? L'amministratore non ha provveduto?

terzo possiamo proporre al condominio di effettuare a nostre spese le riparazioni e tenerci la cantina??

Intendi le riparazioni della cantina danneggiata dal tubo? Si potresti farlo sempre ai sensi dell'art. 1102 cc, ma non è detto che il condominio poi ve la continui a far usare, dovreste deliberarlo in assemblea con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio e redigere un contratto di affitto.
 

pippodoc

Membro Attivo
Proprietario Casa
riguardo al punto uno posso dedurre che i 30 giorni non scadono a fine agosto (dove trovo un avvocato??)ma si sospendono per la pausa giudiziaria?

punto2
l''amministratore non ha provveduto ,anzi si è vendicato tirandoci contro tutto il condominio
alias poichè mister x ha la cantina allagata e l'amministratore non intende provvedere (mi sono dimenticata di dire che è un tubo in eternit e mister voleva chiamare l'idraulico amico suo e ci siamo fermamente opposti.. in due... ) mister amministratore vorrebbe riavere indietro le chiavi della cantina e così provvedere senza impedimenti e dirimenti magari riempiendo tutto il palazzo d'amianto ...
in ogni caso il gdp, che ha compreso che faccino bronzaceo aveva davanti, vuol sapere come andò a finire la faccenda e avremmo una seconda udienza a settembre ...

mal che vada noi ridistruggiamo tutto e lasciamo le macerie al prossimo che entra
anzi due topini nuovi li posso pure trovare e magari ci aggiungo una nutria...

ps prossimamente su questi schermi sarà in dibattito la staticità dell'edificio ma nessuno si preoccupa
peccato che solo 10 anni fa quando siamo entrati qs fosse un bel condominio in zona residenziale adesso sembra un palazzo popolare sia come estetica sia come condomini
la manutenzione la fa il pensionato di turno infischiandosene di ogni norma di sicurezza e per il resto ci pensa l'architetto "non batto un chiodo e devo guadagnare qualcosa" ..vedi tubo in eternit

stiamo pensando ,pur rimettendoci un mare di soldi, di svendere il tutto e andarcene
 

Alessia Buschi

Membro dello Staff
Membro dello Staff
Professionista
riguardo al punto uno posso dedurre che i 30 giorni non scadono a fine agosto (dove trovo un avvocato??)ma si sospendono per la pausa giudiziaria?

Sì.


l''amministratore non ha provveduto ,anzi si è vendicato tirandoci contro tutto il condominio
alias poichè mister x ha la cantina allagata e l'amministratore non intende provvedere (mi sono dimenticata di dire che è un tubo in eternit e mister voleva chiamare l'idraulico amico suo e ci siamo fermamente opposti.. in due... )

Bene, a questo punto vista anche l'ordinanza del GdP, fate pure una denuncia all'ASL visto che il tubo perde acqua con conseguenze di rilascio di amianto e portate tutte le perizie dell'Asl in Tribunale.
Se l'amministratore rivuole indietro le chiavi della cantina, dagliele e sotto vostra stretta vigilanza, controllate che effettivamente elimini il danno sia dell'acqua che dello smaltimento dell'eternit mediante azienda specializzata, perchè se non lo fate, l'amministratore davanti al GdP, potrebbe dire che gli è stato impedito di fare i suddetti lavori a causa vostra, così oltre il danno pure la beffa.


mal che vada noi ridistruggiamo tutto e lasciamo le macerie al prossimo che entra
Ecco, questo è proprio quello che non devi fare, rischieresti una denuncia per atti vandalici e passeresti dalla parte del torto.

stiamo pensando ,pur rimettendoci un mare di soldi, di svendere il tutto e andarcene

Aspetta, non correre. Ricorda che la speranza è sempre l'ultima a morire.
 

pippodoc

Membro Attivo
Proprietario Casa
perfetto poichè ormai alla asl /spresal penso ci sia un paccone così di carta io richiedo tutta la documentazione (che io non ho avuto ma il condomino immanicato sì e che ha taroccato in assemblea dicendo il falso ...) ifaccio richiesta, ai sensi 241/90, di tutto il malloppo e lo porto dal gdp comunicandogli che mister amministratore non vuol fare il lavoro a norma di legge come richiede lo spresal
possibile che un amministratore e relativa ditta in 6 mesi non siano riusciti a presentare una piano di lavoro decente e che adesso lo spresal ci imponga la procedura per amianto friabile anzichè il glove bag ? e che, ovviamente, la colpa sia di due imbecilli che rompono le scatole??
in coro i condomini dissero "se non ci stava quella 5 minuti e 500 euro e tutto era fatto"....
 

pippodoc

Membro Attivo
Proprietario Casa
telefonato a spresal che mi ha aggiornato su situazione e risulta che siano state dette falsità industriali in merito documentazione delle ditte alias la prima ha presentato documentazione cavolo di cane la seconda ha solo chiesto info e poi ha presentato il preventivo
ma nulla di definitivo in merito alle prescrizioni (in assemblea è stato detto ...e letto tutto il contrario)
bene ..
ribadisco... che simpaticoni !!...:
consiglio: chiedere all'amministrazione la documentazione esibita (si fa per dire) in assemblea alias, se non la molla, fare un acceso agli atti (anche se sono atti di pg ..)

ma è possibile che certi amministratori possano impunemente far danni ??
 

pippodoc

Membro Attivo
Proprietario Casa
già parlato con avvocato
appuntamento dopo pausa giudiziaria fine agosto per impugnare delibera farlocca
(basta non ne posso più di amministratori e avvocati )
grazie di tutto buone vacanze:fiore:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto