Daniele 78

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Si è vero che ognuno può fare della sua proprietà ciò che vuole, ma deve usarla allo scopo per cui è accatastata, per cui se è accatastata in c/2 non può essere usata come alloggio, ma solamente come utilizzo per il deposito di merci o locali di sgombero e sinceramente è molto strano che i vigili urbani ti abbiano risposto in quel modo, se lo vuoi puoi esporre il problema direttamente al sindaco esponendo anche la risposta che i V.U. ti hanno fornito.
Comunque non ottenendo soddisfazione, anche da solo potrai agire con l'ausilio di un legale per risolvere la questione.
Aggiungo a ciò che giustamente hai già detto tu, che oltre al catasto che classifica l'uso per fini fiscali, anche il comune identifica l'uso del suolo (per fini amministrativi e civilistici) e concede spesso la possibilità di affiancare all'uso abitativo quello artigianale (purchè non crei rumori molesti), con tanto di esempi...queste cose io le ho trovate sui P.R.G.

Se vuole fare una contestazione ad hoc io al suo posto andrei in Comune chiederei il P.R.G specifico riguardante il lotto per vedere come è classificato ed andare a vedere cosa dicono le norme di attuazione per quel lotto specifico (se la ragione è dalla mia), farei un bel video e/o con il telefonino, ed eventualmente lo allegherei alla denuncia...se il Comune non si muove denuncio anche il Comune dai CC o alla polizia
Ecco che si muovono velocemente.

Aggiungo che ci sono molti Comuni (credo ormai tutti) con un'adeguamento delle norme anti-rumore dato che la legge quadro n.447 del 26/10/95 oltre a prevedere i requisiti, per dar modo di rispettarli ed attuarli ha dato il via appunto all'inquadramento del problema dell'acustica anche e sopratutto in edilizia...
 
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Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
se esistono le condizioni : denuncia penale ex. art.659 CP

La contravvenzione prevista dall'art. 659 primo comma c.p., persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i correlati diritti delle persone all'occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. 1^, 13.12.07 n. 246, rv. 238814).
 

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