Ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti
Ciao
@Nemesis come spesso capita - in astratto - concordo. Tuttavia nel caso concreto ritengo che se il conduttore riceve una disdetta da un solo erede, seguita da una raccomandata degli altri eredi che abbiano la maggioranza delle quote i quali specifichino che il precedente atto sia privo di valore in quanto manca il consenso degli aventi diritto, la disdetta stessa debba intendersi priva di effetto.
Immaginiamo cosa succede dopo.
Il conduttore ritiene che la disdetta non sia efficace quindi non lascia l'immobile e gli altri due eredi / locatori difatti continuano a percepire il canone di locazione e non assumono alcuna iniziativa nei confronti del conduttore.
L'erede che voleva 'sciogliere' il contratto di locazione a questo punto decide di agire in giudizio (da solo evidentemente....) con sfratto per finita locazione.
Il conduttore si oppone dicendo che la disdetta era priva di efficacia perché la maggioranza degli eredi era favorevole al rinnovo / prosecuzione della locazione, avendo trasmesso apposita raccomandata in tal senso ed avendo poi percepito i successivi canoni senza alcun rilievo.
Nel corso della causa, gli altri due eredi magari vengono sentiti come testimoni e confermano tale ricostruzione o, addirittura, intervengono nel giudizio di convalida sostenendo che la richiesta dell'altro erede debba essere respinta.
Il Giudice cosa farà? Secondo me, respinge lo sfratto e condanna al pagamento delle spese di lite l'erede che ha inviato la disdetta di sua iniziativa.
Quindi, nel caso concreto, ritengo che questa conclusione
l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari
sia errata.