Broma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
per un caso come in oggetto,
con l'affitto che viene regolarmente versato su IBAN intestato alla deceduta, come scritto su contratto : cosa bisogna fare?

e cosa si può fare se uno degli eredi perdura nella sua decisione di voler sciogliere contratto di affitto quanto prima, mentre gli altri desiderano continuare
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Salve, da quanto scrive desumo che tutti e tre abbiano accettato l'eredità.

In tal caso il canone di locazione può essere versato per comodità anche ad uno soltanto se vi è consenso di tutti. Poi starà a lui ridistribuire le quote agli altri due.

La decisione di 'sciogliere' il contratto di locazione deve essere assunta dagli eredi con la maggioranza delle quote.
Se nel caso in esame gli eredi hanno quote identiche (non ce lo ha detto) uno solo di essi non potrà validamente comunicare la disdetta della locazione.

Se venisse a sapere che la disdetta è stata comunicata di propria iniziativa da uno solo degli eredi, le consiglio di far mandare una raccomandata al conduttore dagli altri due specificando che la disdetta deve intendersi priva di valore in quanto formulata senza il consenso degli aventi diritto.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La decisione di 'sciogliere' il contratto di locazione deve essere assunta dagli eredi con la maggioranza delle quote
Ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari.
La disdetta inviata da un solo comproprietario ha effetti nei confronti del conduttore come se fosse stata sottoscritta da tutti.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti
Ciao @Nemesis come spesso capita - in astratto - concordo. Tuttavia nel caso concreto ritengo che se il conduttore riceve una disdetta da un solo erede, seguita da una raccomandata degli altri eredi che abbiano la maggioranza delle quote i quali specifichino che il precedente atto sia privo di valore in quanto manca il consenso degli aventi diritto, la disdetta stessa debba intendersi priva di effetto.

Immaginiamo cosa succede dopo.
Il conduttore ritiene che la disdetta non sia efficace quindi non lascia l'immobile e gli altri due eredi / locatori difatti continuano a percepire il canone di locazione e non assumono alcuna iniziativa nei confronti del conduttore.
L'erede che voleva 'sciogliere' il contratto di locazione a questo punto decide di agire in giudizio (da solo evidentemente....) con sfratto per finita locazione.
Il conduttore si oppone dicendo che la disdetta era priva di efficacia perché la maggioranza degli eredi era favorevole al rinnovo / prosecuzione della locazione, avendo trasmesso apposita raccomandata in tal senso ed avendo poi percepito i successivi canoni senza alcun rilievo.

Nel corso della causa, gli altri due eredi magari vengono sentiti come testimoni e confermano tale ricostruzione o, addirittura, intervengono nel giudizio di convalida sostenendo che la richiesta dell'altro erede debba essere respinta.
Il Giudice cosa farà? Secondo me, respinge lo sfratto e condanna al pagamento delle spese di lite l'erede che ha inviato la disdetta di sua iniziativa.

Quindi, nel caso concreto, ritengo che questa conclusione
l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari
sia errata.
 

Broma

Membro Attivo
Proprietario Casa
Domanda : non si deve modificare contratto, in qualche modo, perché l'originale recita particolare IBAN che sarà chiuso?

La questione é che il 3 erede non fornisce proprio informazioni per far versare sue quote - anche se pagherebbe le tasse sulla proprietà (ma non ha sua 1° abitazione perché attualmente usa affitto pagato da azienda x lavoro) lui non percepirebbe nulla: nessun reddito da essa e quindi la tassazione dovuta al reddito si ripartirebbe solo a chi percepisce la locazione ?
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Domanda : non si deve modificare contratto, in qualche modo, perché l'originale recita particolare IBAN che sarà chiuso?

La questione é che il 3 erede non fornisce proprio informazioni per far versare sue quote - anche se pagherebbe le tasse sulla proprietà (ma non ha sua 1° abitazione perché attualmente usa affitto pagato da azienda x lavoro) lui non percepirebbe nulla: nessun reddito da essa e quindi la tassazione dovuta al reddito si ripartirebbe solo a chi percepisce la locazione ?
Buonasera, inverto l'ordine delle risposte per indicare in sequenza i passaggi che suggerisco di seguire.

Per quanto riguarda il terzo erede se fa ostruzionismo consiglio di convocare l'assemblea della comunione ereditaria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con congruo preavviso mettendo all'ordine del giorno la decisione sulla modalità di incasso del canone di locazione.
Se l'altro erede non si presenta, voi verbalizzate che per comodità le quote saranno incassate tutte da Tizio, il quale provvederà a ripartirle a Caio e Sempronio con bonifico (o altro mezzo) alle coordinate bancarie che vengono dagli stessi indicate a Tizio.
Fatto ciò trasmette (sempre a mezzo raccomandata a/r) copia del verbale all'erede assente con accluso invito a comunicare entro 10gg le coordinate bancarie alle quali ricevere la quota del canone a lui / lei spettante, avvertendo che in mancanza le quote saranno trattenute da Tizio.
Qui si pongono problemi fiscali che però rimanderei ad altro post se lei intendesse approfondirli (la cosa più 'pulita' sarebbe ovviamente che il conduttore versi direttamente a ciascun erede solo la quota a lui spettante....).

Per quanto riguarda i rapporti con il conduttore non c'è bisogno di modificare il contratto. Basta sottoscrivere un atto a latere col quale vi date atto tra parti locatrici e conduttore della modifica del conto corrente sul quale ricevere le mensilità del canone.
Se per voi non fosse agevole incontrarvi, può essere sufficiente comunicare tramite raccomandata a/r al conduttore il nuovo IBAN.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
si pongono problemi fiscali
Art. 26 c. 1 TUIR:
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla
percezione,
a formare il reddito complessivo dei soggetti che
possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto
o altro diritto reale, ...


Però la giurisprudenza ritiene superata questa norma.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
La decisione di 'sciogliere' il contratto di locazione deve essere assunta dagli eredi con la maggioranza delle quote.
In un caso simile (due locatori/comproprietari al 50% di cui uno voleva disdire il contratto di locazione e l'altra no) il loro avvocato disse che la decisione doveva essere presa all'unanimità, indipendentemente dalle quote di comproprietà.

 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
cosa bisogna fare?
non si deve modificare contratto
Il contratto non si deve modificare, però è opportuno precisare che il subentro degli eredi come locatori deve essere comunicato entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate col mod. RLI.

Trattandosi di subentro ex lege non si paga la relativa imposta:

 

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