L’art. 732 c.c. prevede, nel caso in cui uno o più coeredi intendano cedere la propria quota ad un “estraneo”, il diritto di prelazione degli altri coeredi a parità di condizioni.
Non solo, lo stesso articolo, prevede anche il diritto di riscatto (il cosiddetto retratto successorio) della quota nei confronti dell’estraneo, qualora l’alienante (il coerede che cede la quota all’estraneo) non abbia rispettato il suddetto diritto di prelazione.
A tal proposito, il coerede, prima di alienare o comunque impegnarsi ad alienare la propria quota ad altri, è tenuto a notificare agli altri eredi la proposta di acquisto fattagli dall’estraneo.
La notifica dovrà essere completa di tutti gli elementi della proposta (in modo particolare con la precisazione del prezzo).
Una volta effettuata la notifica, il coerede dovrà attendere due mesi, termine in cui potrà ricevere dagli altri eredi la dichiarazione che essi intendono avvalersi del diritto di prelazione che gli spetta per legge.
Art. 732 Diritto di prelazione
Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (1502).
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
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