In punto numero deleghe mi sono espresso sempre in negativo,perchè a mio avviso le stesse andrebbero limitate.Infatti un condomino munito di vari mandati può praticamente condizionare l'assemblea.Ma questo è un mio parere personale. Veniamo allora al punto diritto.
Giuristi e Suprema Corte hanno sempre sostenuto che limitare il numero massimo di deleghe significa negare il diritto del condomino a scegliere liberamente di farsi rappresentare in assemblea da persona di sua fiducia (v.artt.67Disp.Attuaz.e 72 per cui i regolamenti di condominio "non possono derogare alle disposizioni di cui al 63,66,67 e 69").
Pertanto,se il regolamento nulla dispone al riguardo, un condomino può avere un numero illimitato di deleghe perché il codice Civile non impone alcun limite;mi spiego:in teoria un solo condomino o delegato esterno potrebbe addirittura rappresentare l'intero edificio.
Ma se il Regolamento prevede l'ipotesi in esame?Secondo una sentenza della Cassazione 12 dicembre 1986, n. 7402, è valida la norma che limita il numero di deleghe che il singolo può rappresentare (dello stesso tenore anche la decisione 11 agosto 1982 n. 4530). Anche il Tribunale civile di Bologna (19 gennaio 1999, n. 82, in Arch. loc. e cond. 2000, 288) ha stabilito: “La norma di un regolamento condominiale che vieti a ciascun condomino di rappresentare in assemblea più di due partecipanti al condominio non è nulla per violazione della disposizione, avente natura inderogabile, di cui all’art. 67, comma primo, disp. att. c. c., posto che una clausola di tal tenore non limita la facoltà del condominio di partecipare all’assemblea a mezzo di un proprio rappresentante, quanto piuttosto la possibilità per quest’ultimo di accettare l’incarico da parte di più di due condomini”.
Ciò chiarito,occorre che la nostra interlocutrice accerti cosa stabilisce il regolamento di condominio sull'argomento.
Se non esiste una disciplina, c’è la possibilità di proporre all’assemblea di introdurre una clausola che ponga un limite al numero di proprietari che il singolo può rappresentare.
Le maggioranze per deliberare dipendono dal tipo di regolamento.
Se è di origine interna, cioè è stato approvato dall’assemblea dei condomini, è necessario lo stesso quorum richiesto per la sua approvazione: maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1138 c. c.). Se è di natura convenzionale occorre l’unanimità del consensi: solo una nuova convenzione approvata da tutti i contraenti può innovare la precedente disciplina contrattuale, modificandola o abrogandola (Cassazione 5 ottobre 1983, n. 5793).
Gatta