Accade che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario. "Originario", poiché il diritto si acquista indipendentemente dal diritto di un precedente proprietario. Non è un modo di acquisto a titolo "derivativo", cioè derivante dal diritto di un precedente proprietario.
Per poter usucapire un bene è necessario il possesso del bene e il passaggio del tempo.
Non c’è necessariamente bisogno di una sentenza del tribunale. La sentenza accerta l'avvenuta usucapione e la dichiara. Non ha effetto costitutivo del diritto, l'acquisto per usucapione è già perfezionato. La vendita di un bene ancora intestato ad altro soggetto, ma sul quale si possa già vantare il perfezionamento dell'usucapione, è valida. Se non fosse così, si verificherebbe la strana situazione per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente.
Tuttavia, il notaio in questa situazione dovrebbe sconsigliare la stipula di compravendite se non:
1) rendendo edotte le parti, e in particolare l’acquirente, di tutte le conseguenze cui va incontro stipulando l’atto senza il preventivo vaglio giurisdizionale;
2) cercando di limitare la stipula alle situazioni con meno profili di problematicità (per esempio, trasferimenti tra stretti parenti) oppure quando, a causa delle lungaggini processuali cui si andrebbe inevitabilmente incontro e a causa del ridotto valore economico del bene in oggetto, risulti inopportuno intraprendere la via giudiziale.
Certamente, la sentenza servirebbe a togliere ogni margine di incertezza sulla proprietà del bene, e a prevenire eventuali future contestazioni da parte del precedente proprietario.