L'argomento è piuttosto complesso ed articolato.
Vediamo di schematizzare per miglior comprensione.
La normativa è contemplata dall'art.1132cc.
Può succedere che in un'assemblea condominiale, a fronte della scelta di affrontare una causa,uno o più c. non siano d'accordo. Si manifesta allora la necessità di esprimere il proprio dissenso, che può riguardare sia una lite attiva che passiva.
Detto dissenso deve venir notificato al condominio - in persona dell'Amm.re - entro 30 giorni dalla delibera che decide sulla lite (1132/1cc).Il dissenso non è legato a forme solenni,ma basta una semplice raccomandata di cui si provi la ricezione.Il termine,attenzione, è di decadenza e ciò significa che ove fosse scaduto - 30gg dalla data dell'assemblea se il c. era presente o dalla data della comunicazione del verbale se il c. era assente -, il dissenziente non potrà più esercitare il proprio diritto (Cass.n2453,15/3/94).Col dissenso, in caso di soccombenza del condominio,il c. dovrà essere tenuto esente dalla richiesta di pagamento di qualsivoglia spesa riferibile alla lite (salvo quanto precisato in seguito).
Liti di competenza dell'Amm.re. Va in primis precisato che il c. non può ovviamente dissociarsi laddove la materia oggetto del contendere rientri ex lege in quelle di competenza dell'Amm.re previste dall'art.1130cc (es.riscossione quote condominiali,azione reintegrazione,osservanza regolamento condominiale...).
Va altresì puntualizzato che le liti in discussione sono quelle tra condominio e terzi estranei e non tra condominio e condomino (Cass.n111265,15/5/2006).
Ciò premesso,vanno distinte due ipotesi:
1.condominio soccombente.
2.condominio vittorioso.
Nel caso sub 1.il dissenziente sarà esonerato dalle spese di soccombenza ed avrà diritto di rivalsa per quanto eventualmente sia stato costretto a pagare in forza della solidarietà passiva (ex 1294cc.) poichè membro del condominio medesimo e poichè la separazione di responsabilità vale solo tra i condomini e non può esser opposta a terzi:si pensi all'ipotesi del dissenziente esposto ad un pignoramento dei beni...
Nel caso sub 2.il dissenziente che abbia tratto vantaggio dalla lite risultante favorevole al condominio è comunque tenuto a concorrere alle spese di giudizio che non è stato possibile recuperare: si pensi all'eccedenza degli onorari del proprio legale rispetto a quelle liquidate dal giudice (spese c.d.non ripetibili),ovvero al caso della compensazione delle spese legali ovvero all'ipotesi di un esito negativo di una procedura esecutiva.
Gatta