Art. 67 disp. att. c.c., commi 6 e 7:
"L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario".
Invece può. La norma è chiarissima. L'usufruttuario e il nudo proprietario sono solidalmente responsabili per tutti i contributi, sia relativi alle spese ordinarie, sia relativi a quelle straordinarie.
Prima non lo eri, visto che avevi riportato un collegamento a una pagina web con informazioni non aggiornate con le modificazioni introdotte dalla legge n. 220/2012.Nei confronti dell'altro obbligato in solido, e cioè il nudo proprietario. Non certamente nei confronti del condominio.