Gianco e Francis 63 hanno ragione la distanza per la posa dei tubi del gas dal confine è fissata dal C.C. : 1 metro
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Non applicabile in ambito Condominiale.L'art. 889 codice civile
è opinabile quanto scrive, la sentenza di cassazione 12633/2016 del 17.06 la racconta diversamente, il confinante non è che non aveva alternative, ha spostato la cucina per ricavare una stanza gravando di servitù il confinante MegaNon applicabile in ambito Condominiale.
Non sono certa che questa affermazione sia inoppugnabile.Non applicabile in ambito Condominiale.
In caso di contrasto tra la norma generale (art. 889 c.c) e norma speciale (art. 1102 c.c.), prevale quest'ultima. Se sono rispettati i limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue.Non sono certa che questa affermazione sia inoppugnabile.
è opinabile quanto scrive, la sentenza di cassazione 12633/2016 del 17.06 la racconta diversamente
C'ENTRA ...C'ENTRA due volte. La prima volta perché l'articolo riguarda l'uso dei beni in comune cosa che si verifica puntualmente nei condomini. Il muro di divisione tra due unità immobiliari che giacciono sullo stesso piano è un muro comune ad entrambi i proprietari. Quindi chi sta da una parte del muro lo può utilizzare come vuole, anche farci passare la tubazione del gas, l'unica accortezza è quella che non deve creare problemi alla stabilità del muro di divisione. Il più volte richiamato 889 c.c. riguarda le situazioni in cui ci siano proprietari di fondi (intesi come distacchi, giardini ecc... ecc...) che abbiano un muro che marchi le due proprietà. La seconda volta è che centrare senza apostrofo significa fare centro (con le frecce o con un proiettile o con un sasso ecc...ecc..).cosa centra poi l'art.1102 con il problema oggetto di discussione,
Magari potessi...mi sembra che Diramaz si arrampica sui vetri...
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