silvia pd

Nuovo Iscritto
Salve a tutti!
Con la nuova riforma del condominio si è introdotta la norma che per aumentare il numero di parcheggi basta la maggioranza e per le modifiche alla destinazione d'uso servono i 4/5.
La mia domanda è questa:
se per aumentare i posti auto elimino o riduco le aree verdi (che di solito è considerato cambio di destinazione d'uso) è sufficiente la maggioranza o servono i 4/5?
Ringrazio
 

silvia pd

Nuovo Iscritto
scusate con maggioranza per fare i parcheggi intendevo maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio... e quindi basta 1/2 o sevono i 4/5?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Con la nuova riforma del condominio si è introdotta la norma...
Le norme della legge n. 220/2012 entreranno in vigore il prossimo 18/06/2013.
è sufficiente la maggioranza o...
L'art. 1136 c.c. che sarà in vigore dal 18/06/2013 è questo:
"L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore".
 

silvia pd

Nuovo Iscritto
é stato introdotto anche questo

Art. 1117-ter. -- (Modificazioni delle destinazioni d'uso). -- Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni.

Fino ad ora nelle sentenze la modifica delle aree verdi è sempre stata considerata modifica di destinazione d'uso (nel caso specifico nostro c'è una sorta di giardino all'italiana con al centro un gazebo dotato di luce che d'estate viene utilizzato anche per cene all'aperto). Se qualcuno dei condomini volesse eliminare tutta l'area per creare altri parcheggi (che sono già in numero sufficiente!!!!) può farlo con il 50% del valore e la maggioranza degli intervenuti o servono i 4/5?

visto che è stato anche scritto:
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
...
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
permodificare l'area a verde va anche fatta una verifica urbanistica, solitamente c'è una percentuale minima di area da destinare a verde che risulta dalla concessione per edificare. Questa parte di area verde non può essere ridotta.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto