No.
Il notaio richiesto di stipulare un atto, avente per oggetto immobili di provenienza successoria, che comporti accettazione tacita di eredità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.c (qualora non trovasi già trascritta una precedente accettazione espressa o tacita),
è tenuto anche a curare la trascrizione dell'intervenuta accettazione di eredità in ottemperanza al disposto dell’art. 2648 c.c.; sull’originale dell’atto stipulato il notaio avrà cura di annotare gli estremi della trascrizione dell’accettazione tacita.
Ma:
Il notaio
può omettere la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità qualora consti la
espressa dispensa delle parti; in presenza di detta dispensa, la circostanza che nei passaggi pregressi vi siano acquisti mortis causa non trascritti, e che tale difetto è inoltre conosciuto dalle parti (e in particolare dalla parte cessionaria), dovrà risultare dall’atto e dalla nota di trascrizione del medesimo.