Gatta
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E' recente una decisione della Suprema Corte (sent.n.9888/2009) per cui se la multa per passaggio col semaforo rosso non viene contestata immediatamente - e quindi - fisicamente - da un agente di polizia municipale,può venir annullata.
La foto che mostra la tua auto all'incrocio col semaforo rosso,non prova nulla.Infatti si potrebbe obiettare che un ingorgo non ti ha consentito di passare ovvero che qualcuno ti ha fatto frenare bloccandoti al palo col rosso.
Un vigile presente lì,lo può fare,ma un congegno elettronico,no!
In sintesi la Cassazione:".una multa per passaggio col rosso ad un incrocio è annullabile se rilevata con l'occhio elettronico del semaforo e non dal vigile in persona".
Quindi,cari Amici,possiamo stare relativamente tranquilli se ci "beccano" col rosso senza la presenza fisica del vigile.
Pertanto in casi del genere conviene attendere che trascorrano i termini dei fatidici 150 giorni dall'identificazione dei soggetti
ovvero da quando, citando l'art.201CdS comma 1- l'Amm.ne è' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
Quindi avremo la possibilità di decidere circa il ricorso al Prefetto (che suggerisco sempre in primis) con richiesta di convocazione in Prefettura per spiegare le proprie ragioni, o, in alternativa, al giudice di Pace.
Auguri a tutti ed in particolare agli automobilisti che comunque stiano sempre attenti al fatidico "rosso"!
Gatta
La foto che mostra la tua auto all'incrocio col semaforo rosso,non prova nulla.Infatti si potrebbe obiettare che un ingorgo non ti ha consentito di passare ovvero che qualcuno ti ha fatto frenare bloccandoti al palo col rosso.
Un vigile presente lì,lo può fare,ma un congegno elettronico,no!
In sintesi la Cassazione:".una multa per passaggio col rosso ad un incrocio è annullabile se rilevata con l'occhio elettronico del semaforo e non dal vigile in persona".
Quindi,cari Amici,possiamo stare relativamente tranquilli se ci "beccano" col rosso senza la presenza fisica del vigile.
Pertanto in casi del genere conviene attendere che trascorrano i termini dei fatidici 150 giorni dall'identificazione dei soggetti
ovvero da quando, citando l'art.201CdS comma 1- l'Amm.ne è' “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio' che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.
Quindi avremo la possibilità di decidere circa il ricorso al Prefetto (che suggerisco sempre in primis) con richiesta di convocazione in Prefettura per spiegare le proprie ragioni, o, in alternativa, al giudice di Pace.
Auguri a tutti ed in particolare agli automobilisti che comunque stiano sempre attenti al fatidico "rosso"!
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