Qualsiasi clausole non conforme alle legge e alle normi vigenti è vessatoria pertanto anullabile
Adime, non è per mia volontà, ma incespichi sempre, volutamente o occasionalmente non importa, sul mio percorso, e per questo sono costretto a richiamarti affinchè rientri nei ranghi e non
disinformi i partecipanti al forum.
L'umiltà è un grande valore che tu poco conosci. Questo valore,
l'umiltàimporrebbe di tacere quando non si conosce, o si ignora un certo qualcosa.
Ciò premesso, quanto hai affermato non corrisponde al vero!
Sul tema da te inconsciamente introdotto leggi la seguente sent della Cass. e comprendi, o cerca di comprendere il concetto di
vessatorietà di una clausola contrattuale:
Cassazione civile, sez. lav., 22 marzo 2006 , n. 6314
Affinché una clausola contrattuale possa considerarsi vessatoria, e come tale efficace solo se specificamente approvata per iscritto, non è sufficiente indicare che essa comporti l'alterazione del sinallagma contrattuale, ma è necessario specificare a quale ipotesi di vessatorietà tale clausola, inserita in condizioni generali di contratto, sia riconducibile. In particolare, per le clausole che prevedono la facoltà di recesso, è necessario ai fini della loro vessatorietà che essa sia prevista a favore del solo predisponente, mentre la facoltà di recesso concessa ad entrambe le parti non necessita di approvazione specifica ex art. 1341 c.c..