Cit
"... Questo tetto non s'ha da alzare '
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"... Questo tetto non s'ha da alzare '
L'art. 10 è rubricato Semplificazioni e altre misure in materia edilizia.il richiamato art. 10 del DL rientra nel Capo II, che testualmente recita
"Capo II
Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici "
Un anno fa avevo letto di un contenzioso per un complesso edilizio importante, archistar coinvolto: si è inglobato 2 metri di profondità sul vialone, mangiandosi il marciapiede: probabilmente l'errore è inferiore al 2%: ma scherziamo?
Ovviamente la tolleranza da prendere in considerazione è fra la dimensione di progetto. La norma non autorizza ad invadere la proprietà adiacente il cui confine è definito. Mentre se lo stesso fosse immaterializzato o non immediatamente individuabile con dei termini certi, si rientrerà nella tolleranza catastale fra particelle il cui confine dovrà essere ricostruito avvalendosi delle mappe catastali.Che legiferi a scapito dei diritti privati mi sembra invece eccessivo.
Rileggi il testo del Capo II, composto per l'appunto dagli art 10 e 11.L'art. 10 nulla ha a che fare con la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici.
Non ce n'è bisogno. La ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici è normata dall'art. 11. Non dall'art. 10, oggetto di questa discussione.Rileggi il testo del Capo II
Assolutamente no. L'art. 10 norma le Semplificazioni e altre misure in materia edilizia.Tutti gli articoli di quel capo si applicano per i fini chiariti nello stesso Capo II
E dove sta scritto ?Assolutamente no.
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