robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
"...Con l’art. 10 del D.L. n° 76/2020 è stata introdotta una figura giuridica nuova nell’ambito del Codice dell’Edilizia e cioè quella delle “tolleranze costruttive”.
La norma, in sostanza, stabilisce che “non costituisce violazione edilizia” il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della tubatura, della superfice coperta e di ogni altro parametro, se tale mancato rispetto viene “contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”.
In edifici di una certa dimensione, indubbiamente, questa previsione può consentire una certa variabilità dei parametri.
Il secondo comma della stessa norma introduce, poi, l’ulteriore fattispecie delle “tolleranze esecutive”, vale a dire le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture, la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Questo, però, solo con riguardo agli immobili che non siano sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004"..

In concreto p.es. posso alzare il tetto (villa isolata) e di quanto, e cosa devo fare SCIA..?
Che altro in concreto..
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Vedrò di leggere questo decreto, ma anche se apparentemente sembra sensato, mi lascia perplesso, salvo pensare che serva a sistemare situazioni "famose" riguardanti una costruzione progettata da Fucsas, credo a Roma.

Non mi sembra ammissibile che un edificio lungo/profondo 100m possa misurare o sporgere alla fine 102 metri: quei due metri a che titolo verrebbero occupati?: un conto è dare una tolleranza assoluta di qualche cm, altra ipotizzare metri.
 

Jan80

Membro Attivo
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Sono derivate dalla l. R. 23/2004 dell'Emilia Romagna (art. 19 bis).... Purtroppo non le hanno recepite tutte!

Comunque no, non puoi alzare il tetto e farlo passare in tolleranza costruttiva!!!
 

Fift@

Membro Assiduo
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"...Con l’art. 10 del D.L. n° 76/2020 è stata introdotta una figura giuridica nuova nell’ambito del Codice dell’Edilizia e cioè quella delle “tolleranze costruttive”.
La norma, in sostanza, stabilisce che “non costituisce violazione edilizia” il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della tubatura, della superfice coperta e di ogni altro parametro, se tale mancato rispetto viene “contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”.
In edifici di una certa dimensione, indubbiamente, questa previsione può consentire una certa variabilità dei parametri.
Il secondo comma della stessa norma introduce, poi, l’ulteriore fattispecie delle “tolleranze esecutive”, vale a dire le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture, la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Questo, però, solo con riguardo agli immobili che non siano sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004"..

In concreto p.es. posso alzare il tetto (villa isolata) e di quanto, e cosa devo fare SCIA..?
Che altro in concreto..
No
 

Gianco

Membro Storico
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Lo scopo della tolleranza non è quello di permettere a priori un aumento delle lunghezze, e conseguentemente delle superfici e dei volumi, ma è quel valore ammesso nel caso con l'esecuzione dell'opera si sia errato nel tracciato delle dimensioni di progetto.
 

robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
" La norma, in sostanza, stabilisce che “non costituisce violazione edilizia” il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della tubatura, della superfice coperta e di ogni altro parametro,
se tale mancato rispetto viene “contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”..."

Ok ma 2% su 8 metri...
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Perché una tolleranza costruttiva di errori dovrebbe essere una figura giuridica ?
Non lo e' affatto !!

Poi il DL citato ribadisce e conferma quanto già previsto dal testo unico dell'edilizia, almeno per il 2%.
Poi come già ribadito la tolleranza si pone in essere su eventuali errori attuati in corso di esecuzione di opere .
Non è un incremento che vai a fare sul realizzato.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ok ma 2% su 8 metri...
16 cm su 8 metri corrispondono anch'essi al 2%. La norma è stata creata per evitare di dover procedere a pratiche edilizie per sanare differenze di dimensioni minime, generalmente dovute a errori di tracciato in cantiere.
Tu pensa che io ho una villetta, (progetto e D.L. di un collega) che da progetto avrebbe dovuto avere un'altezza utile di m 2,70, è stata realizzata di m 2,68.
 

Fift@

Membro Assiduo
Professionista
" La norma, in sostanza, stabilisce che “non costituisce violazione edilizia” il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della tubatura, della superfice coperta e di ogni altro parametro,
se tale mancato rispetto viene “contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo”..."

Ok ma 2% su 8 metri...
Da piccolo tu eri un bambino che provava a far passare il quadrato nella forma del triangolo, di là verità.
Non ti rassegni
 

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