perhenry

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao a tutti: grazie in anticipo per un parere da chi ne sa più di me!
Nella prossima assemblea sarà presente una persona ben conosciuta (figlia di un defunto pochi mesi fa e titolare dell'immobile) che solitamente partecipava in qualita di delegata
dal padre: poichè non si sa quali siano i suoi rapporti con un fratello o altri parenti e sicura- mente non è in possesso di alcuna nota di trascrizione successoria, essa asserisce che in quella sede chiederà di verbalizzare una propria dichiarazione in cui affermerà di essere coerede quan-tomeno con il proprio fratello oppure potrà presentare qualche documento provvisorio di inizio
delle relative pratiche. Al fine di conteggiare la presenza con i relativi millesimi e la parte-cipazione a tutte le fasi dell'assemblea (comprese le delibere), evitando possibili contestazioni sulla validità sia della convocazione sia dell'assemblea stessa qualora senza i suoi millesimi non si raggiungesse il quorum necessario, chiedo se sarebbe legale accettare quella semplice dichia-razione. Ringrazio coloro che mi chiariranno questo dubbio.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Per opportunità e per buon senso, la figlia del proprietario defunto di un immobile, sarà sicuramente erede e se si presenta da sola sarà l'erede delegata, se si presentassero due fratelli, sarà cura dell'amministratore chiedere chi dei due è delegato ad intervenire in assemblea, non potendo, due cointestati di una sola unità, intervenire contemporaneamente.
 

perhenry

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Adriano Giacomelli, la tua risposta mi solleva dal dubbio e in tal senso mi
esprimerò se ci fosse qualcun altro
titubante.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
cosa dice il codice ?
Il secondo comma dell’art.67 disp. att. c.c. dispone che: “Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproproprietari interessati a norma dell’art.1106 c.c.”. che in seguito riporto :
Art. 1106.- Regolamento della comunione e nomina di amministratore.
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.
Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Pertanto ai sensi dell’art. 1106 c.c. con la sola maggioranza delle quote i comproprietari dell’unità immobiliare dovranno nominare ( e documentare al condominio ) il rappresentante della comunione ereditaria .
La norma in commento dispone solo sulla “rappresentanza” (…hanno diritto ad un solo rappresentante..) ma nulla dice circa i tempi e le modalità di convocazione anche in relazione all’assemblea di condominio.
Il legislatore ha lasciato piu' di un vuoto ; infatti se i comunisti non procedono ad una loro assemblea o, comunque, non nominano il loro rappresentante?

La norma comunque non fa cenno a atti notori o simili per cui a mio avviso o la signora documenta la sua nomina o la sua partecipazione pare illegittima
 

perhenry

Membro Attivo
Proprietario Casa
cosa dice il codice ?
Il secondo comma dell’art.67 disp. att. c.c. dispone che: “Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
Grazie anche a te Alessandro Rossi; se ho ben capito mi pare che le risposte ricevute abbiano un indirizzo univoco, anche partendo da presupposti leggermente diversi: alla persona erede "in pectore" -o designata da altri eventuali e simili coeredi- per buonsenso, per opportunità o per documentazione (che non necessa-riamente deve essere un atto notorio) non si può comunque negare la partecipazio-ne a tutte le fasi dell'assemblea, partendo fin dalla convocazione.
 

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