Ripeto non tutte le spese straordinarie si approvano con la maggioranza dei 500 mlm minimi e teste, non lo dico io lo dice il Codice Civile;
art. 1136 cc
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Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
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Per qui quelle di NON notevole entità, in 2° convocazione è sufficiente 1/3 mlm e almeno 1/3 teste maggioritarie.
E per stabilire la notevole entità in caso di contestazioni, e/o i condomini non si mettono d'accordo in nessuna maniera, la soluzione la può dare solamente un Giudice, oggi si inizia dalla mediazione con l'assistenza del legale di parte.