alberto62

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vi sarei grato se mi dite che maggioranza è richiesta per approvare questa delibera, che io ritengo inutile per il costo e per il buono stato delle facciate, in assemblea. :domanda:
Grazie
 

condobip

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Difficile che un giudice ritenga valida un'impugnazione se la delibera è regolare, infatti l'art. 1137 del Codice Civile dice chiaramente - Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria - in questo caso la delibera non è contraria alla legge ne (presumo) contraria al Regolamento di Condominio, quindi se l'assemblea decide di dipingere la facciata, magari in altro colore, non vedo perchè si debba o possa impugnare la delibera se è votata a maggioranza regolare.
 

adimecasa

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se non ti piace un colore e una cosa ma dovè la necessità di un intervento straordinario, perchè la tinteggiatura delle facciate è un intervento straordinario, e per deliberare in assemblea tale opere ci vogliono le maggioranze qualificate:daccordo:
 

condobip

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se non ti piace un colore e una cosa ma dovè la necessità di un intervento straordinario, perchè la tinteggiatura delle facciate è un intervento straordinario, e per deliberare in assemblea tale opere ci vogliono le maggioranze qualificate:daccordo:
Infatti, le maggioranze qualificate per le spese di notevole entità (straordinarie o no) sono quelle del 2° comma dell'art. 1136 cc, che corrisponde a quella indicata da Antonio Azzaretto, maggioranza dei presenti (in 2° convocazione almeno 1/3) rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi)
 

adimecasa

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se la spesa straordinaria non è necessaria non ha niente a vedere con la straordinarietà, e pertanto se si vuole fare certe spese voluttuarie non si può obbligare che non è d'accordo a fare certe spese se non necessarie, perchè qualche burocrate si fa grande coinvolgendo altri
 

condobip

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se la spesa straordinaria non è necessaria non ha niente a vedere con la straordinarietà, e pertanto se si vuole fare certe spese voluttuarie non si può obbligare che non è d'accordo a fare certe spese se non necessarie, perchè qualche burocrate si fa grande coinvolgendo altri
Ridipingere la facciata dello stabile non fa parte delle spese voluttuarie, pensa che neppure rivestire una parte di facciata di marmo è spesa voluttuaria;

Non costituisce innovazione gravosa o voluttuaria, ai sensi dell’art. 1121 cod. civ., il rivestimento in travertino della facciata dello stabile condominiale fino all’altezza di m. 2,65; a maggior ragione non costituisce innovazione gravosa o voluttuaria il rifacimento del rivestimento in marmo già esistente.
* Pret. civ. Taranto, 27 maggio 1986


Quindi per ridipingere la facciata, la maggioranza del 2° comma dell'art 1136 cc è sufficiente.
 

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