Buongiorno a tutti, anche se parte del tema è stato affrontato in altra discussione, vorrei chiarimenti in merito al problema della tinteggiatura a fine locazione. Da anni, direttamente o tramite agenzia ma senza assistenza di associazioni di categoria, affitto gli appartamenti di proprietà di mia moglie e nostra figlia, sia 4+4 che 3+2, ed ho sempre inserito la clausola della tinteggiatura finale, con o senza la sotto-clausola “ salvo deperimento d'uso”. Non ho mai incontrato particolari resistenze da parte degli inquilini (anche una figlia di avvocato che ha occupato un appartamento per un solo anno) e, in caso di locazioni di durata inferiori ai 5 anni, i conduttori hanno pagato pro-quota. Adesso scopro che la clausola non è valida ( vedi sentenze di seguito ) perchè è con il canone che si remunera il deperimento d'uso dell'appartamento.
Pretura Padova, sent. del 24.06.1997.
Cass. sent. n. 11703/2002. Così anche Cass. sent. n. 11703/2002.
Cass. sent. n. 8819/1996.
Inoltre la giurisprudenza, con riferimento all'articolo 1609 del codice civile:
"Articolo 1609. Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’Articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetust o da caso fortuito (2764). Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali."
richiama il concetto di piccola/minuta manutenzione e pone solo questa a carico del conduttore mentre l'ordinaria e la straordinaria sono a carico della proprietà mentre ero convinto che l'ordinaria fosse a carico del conduttore e fatico a stabilire i confini tra minuta e ordinaria.
Non ho domande specifiche ma vorrei leggere le vostre esperienze su questo argomento.
grazie