Tuttavia ai fini del rispetto delle distanze previste dal Codice civile, infatti, non si può parlare, nel caso di gazebo, di una «costruzione» quando la struttura è autoportante, amovibile e consente il passaggio di aria e luce senza creare intercapedini tra le proprietà.
Si ha, quindi, uno sdoppiamento della disciplina: ai fini della normativa urbanistica ed edilizia, il gazebo, anche privo di stabile collegamento al suolo, è da considerare una «nuova costruzione» e, quindi, necessita del permesso di costruire. Ai fini invece del rispetto delle distanze dalla proprietà del vicino di casa, il gazebo aperto su tutti i lati e non fissato al terreno non è soggetto ad alcuna normativa e, quindi, può stare anche più vicino di tre metri.
Quindi se il comune per rilasciare la conformità urbanistica del gazebo chiede il consenso del vicino quello devi avere.