Infatti anche la sentenza 03.08.2012 n° 14107 dice in pratica e non si discosta da quello che tu affermi;
...
Unica condizione richiesta è che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.
...
ex art. 1102 c.c., non avendo conseguenze dannose per gli altri condomini. Altrettanto varrebbe
...
l'art. 1102 cc;
Art. 1102. Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.