sforza federico

Membro Junior
Infatti, la sentenza n. 8517 dell'8 aprile 2013 non fa altro che confermare quanto affermato nella n. 14107/2012. :stretta_di_mano:


Si è vero conferma quanto detto nella 14107/2012, ma attenzione , sottolinea ulteriormente che chi realizza questo tipo di intervento ( terrazza a tasca ) non può appropriarsi di una quota importante del tetto condominiale ma deve limitarsi ad un intervento limitato che sarà calcolato di volta in volta dal giudice.
Eviterei quindi di appropriarmi del 50% del tetto condominiale per realizzare una terrazza a tasca oppure un lastrico solare esclusivo. Tradotto mi accontenterei di una decina di mq, non andrei oltre. In modo tale che all'eventuale vicino invidioso non resti altro che fare questo:disappunto:

saluti
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti anche la sentenza 03.08.2012 n° 14107 dice in pratica e non si discosta da quello che tu affermi;

...
Unica condizione richiesta è che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.
...
ex art. 1102 c.c., non avendo conseguenze dannose per gli altri condomini. Altrettanto varrebbe
...

l'art. 1102 cc;

Art. 1102. Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Infatti anche la sentenza 03.08.2012 n° 14107 dice in pratica e non si discosta da quello che tu affermi;

...
Unica condizione richiesta è che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.
...
ex art. 1102 c.c., non avendo conseguenze dannose per gli altri condomini. Altrettanto varrebbe
...

l'art. 1102 cc;

Art. 1102. Uso della cosa comune.
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.


:ok: :stretta_di_mano:
 

jeph

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Ciao a tutti,
sapete per caso se con l'entrata in vigore del nuovo regolamento del condominio 2013 (16.6.2013) si possa sempre far riferimento alla famosa sentenza sopra citata? Seno, quanti millesimi dovrebbe ottenere un condomino che vuole realizzare una terrazza a tasca sopra il sottotetto di sua proprieta? C'e chi dice che servono 800/1000 per le parti comuni. Potete confermarmi? Grazie
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto