matele

Membro Attivo
Proprietario Casa
OK, capito, ho ragione io, l'avvocato e un amico costruttore, NON E' MIA.
Vi ringrazio tantissimo per le spiegazioni. Mi serva da lezione a non lasciare mai nulla per ovvio. Imparerò a documentarmi anche su questo genere di cose, che sinceramente ho sempre sottovalutato a mio discapito.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
scusate tutti, Matele abita all'ultimo piano e sopra di lei non può avere che il tetto. Non importa mica se il tetto è fatto alla francese o alla marocchina. Quello si chiama tetto e non terrazza. Ma anche se tu te lo chiudi e ci vai solo tu, sempre tetto si chiama. Quello è il vostro tetto. Per essere tetto che deve essere fatto, secondo te, spiovente con le lastre di lavagna? E' tetto, te lo chiudi, visto che hanno detto che è tuo...e pagano tutti in proporzione ai millesimi. Contenta?
 

dolly

Membro Senior
Professionista
OK, capito, ho ragione io, l'avvocato e un amico costruttore, NON E' MIA.
Vi ringrazio tantissimo per le spiegazioni. Mi serva da lezione a non lasciare mai nulla per ovvio. Imparerò a documentarmi anche su questo genere di cose, che sinceramente ho sempre sottovalutato a mio discapito.

Eventus docet (stultorum iste magister est)
:)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Dimenticando le tue prime due righe e l'ultima, che sono convenevoli all'atto pratico non convenienti, per me a priori i casi sono 5 (in latino invece sono 6, in polacco 7): La terrazza è:
Dimenticando le tue prime due righe e l'ultima, che sono convenevoli all'atto pratico non convenienti, per me a priori i casi sono 5 (in latino invece sono 6, in polacco 7): La terrazza è:
1) del condominio, è una parte comune (se così è lo dice l'RDC, se c'è),
2) della scrivente (sta scritto sull'atto di acquisto suo e di quello dell'ultimo venditore),
3) di uno degli altri condòmini (sta scritto sull'atto d'acquisto di quello che ce l'ha, facendo magari finta di non averla),
4) di un soggetto estraneo al condominio,
5) del demanio, res nullius.

1) del condominio, è una parte comune (se così è lo dice l'RDC, se c'è),
Se sei convinto di questo, perchè non vai a difendere i condomini vicini di matele ?
Per quanto mi riguarda vale il Codice Civile, molto pdi più di ogni chiacchiera, e molto chiaro in questo.

Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
-
E dal il titolo che ha in mano matele, a quanto lei dice, non le assegna la proprietà della terrazza, inoltre i vicini condomini usano questa terrazza.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Se sei convinto di questo, perchè non vai a difendere i condomini vicini di matele ?
Per quanto mi riguarda vale il Codice Civile, molto pdi più di ogni chiacchiera, e molto chiaro in questo.

Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
-
E dal il titolo che ha in mano matele, a quanto lei dice, non le assegna la proprietà della terrazza, inoltre i vicini condomini usano questa terrazza.

Matele dice che nell'atto di compravendita il terrazzo non è citato, quindi il terrazzo non è suo. Prendendo per buona questa affermazione, occorre sapere di chi invece è il terrazzo, perché il proprietario della terrazza è tenuto a pagare 1/3 delle spese relative al rifacimento del medesimo.[DOUBLEPOST=1371053725,1371053565][/DOUBLEPOST]
L'amministratore????
E' uno dei condomini taccagno, taccagno taccagno, ma così taccagno che quando si è rotto il cancello del palazzo mi ha detto "che problema c'è se rimane aperto? tanto c'è il portone che si chiude"!!!!! E alla mia risposta, allora togliamolo, è rimasto un po a pensare :shock:

Taccagno o no, un amministratore deve eseguire le delibere delle assemblee quando riguardano attività non contrarie alla legge (solo così ha il diritto di non ottemperare).
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Matele dice che nell'atto di compravendita il terrazzo non è citato, quindi il terrazzo non è suo. Prendendo per buona questa affermazione, occorre sapere di chi invece è il terrazzo, perché il proprietario della terrazza è tenuto a pagare 1/3 delle spese relative al rifacimento del medesimo.

Taccagno o no, un amministratore deve eseguire le delibere delle assemblee quando riguardano attività non contrarie alla legge (solo così ha il diritto di non ottemperare).
Se il terrazzo non è suo e nessun condomino risulterà proprietario del terrazzo, non si applica la partizione del 1/3 e 2/3 prevista dall'art. 1126 cc ma bensì l'art 1123 1° comma, ciòè per quote millesimali essendo questo terrazzo condominiale.
Non comprendo il perchè si dovrebbe per forza di cose ripartire la spesa con il criterio del 1/3 e 2/3

Qualora il lastrico solare condominiale sia utilizzabile da tutti i condomini, anche se lo stesso funge da copertura solo per una parte dell’edificio, le spese per la manutenzione e ricostruzione dello stesso dovranno essere ripartite sulla base del primo comma dell’art. 1123 c.c. e non ex art. 1126 c.c. .... Quindi, se il lastrico non funge solo da copertura della porzione di edificio, ma ha il libero accesso e l'uso di tutti i condòmini, la spesa di rifacimento sarà a carico anche delle unità immobiliari che non siano ad esso sottostanti. --- Cassazione civile , sez. II, sentenza 20.03.2009 n° 6889

L'amministratore DEVE applicare i criteri legali e non quelli che a lui vanno bene, salvo non siano decisi all'unanimità oppure previsti dal regolamento Condominiale Contrattuale

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.
Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. --- Corte di Cassazione, n. 17101/2006
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Se il terrazzo non è suo e nessun condomino risulterà proprietario del terrazzo, non si applica la partizione del 1/3 e 2/3 prevista dall'art. 1126 cc ma bensì l'art 1123 1° comma, ciòè per quote millesimali essendo questo terrazzo condominiale.
Non comprendo il perchè si dovrebbe per forza di cose ripartire la spesa con il criterio del 1/3 e 2/3

Intanto dimostriamo che nell'ipotesi che:
1 - tutta la copertura è soggetta a RIPARAZIONE
2 - la copertura è parte comune
il criterio 1/3 - 2/3 (chiamiamolo A) equivale al criterio di ripartizione della spesa secondo i millesimi (chiamiamolo B).
Sia S la spesa, mmi i millesimi dell'i-esimo immobile, 1.000 la somma dei millesimi,
si la quota a carico dell'immobile i-esimo.
- criterio A
si = 1/3 * S * mmi/1.000 + 2/3 * S *mmi/1.000 = S * mmi/1.000
- criterio B
si = S *mmi/1.000.
Dunque in questo caso i criteri si equivalgono.
Se però le ipotesi 1 e 2 non sono verificate perché solo parte del terrazzo è da riparare e il terrazzo è proprietà di un singolo, il criterio A opportunamente parametrato vale ancora, il criterio B non vale più.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Intanto dimostriamo che nell'ipotesi che:
1 - tutta la copertura è soggetta a RIPARAZIONE
2 - la copertura è parte comune
il criterio 1/3 - 2/3 (chiamiamolo A) equivale al criterio di ripartizione della spesa secondo i millesimi (chiamiamolo B).
Sia S la spesa, mmi i millesimi dell'i-esimo immobile, 1.000 la somma dei millesimi,
si la quota a carico dell'immobile i-esimo.
- criterio A
si = 1/3 * S * mmi/1.000 + 2/3 * S *mmi/1.000 = S * mmi/1.000
- criterio B
si = S *mmi/1.000.
Dunq
Jac, non ti sono sufficienti neppure le Sentenze della Corte di Cassazione? :confuso: :shock: :shock: :confuso:
Prova a pensare se l'assemblea decide altrimenti dei criteri legali e matele impugni la delibera, sai che fine farà questo amministratore incompetente e chi pagherà alla fine tutte le spese legali?
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Jac, non ti sono sufficienti neppure le Sentenze della Corte di Cassazione? :confuso: :shock: :shock: :confuso:
Prova a pensare se l'assemblea decide altrimenti dei criteri legali e matele impugni la delibera, sai che fine farà questo amministratore incompetente e chi pagherà alla fine tutte le spese?

Se ce l'ho a portata di mano per carità, ma se non ce l'ho faccio quello che ha fatto all'epoca, per la parte strettamente matematica, l'estensore delle norme del codice civile.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Jac, se a me chiedono più danari di quanti io devo nonostante avviso l'amministratore che le cose non stanno come lui desidera e/o l'assemblea decide a maggioranza, innanzitutto impugno la delibera (cosa già fatta una volta molti anni fa e con mia piena soddisfazione) e inoltre chiederei la rimozione di questo amministratore incompetente e tutti i danni e le spese che ho dovuto per questa causa.
Per fortuna nel mio condominio c'è un amministratore professionista, tra l'altro iscritto alla maggior associazione nazionale del settore e conosce a menadito tutte le norme e partizioni previste dal Codice Civile.
 

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