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Le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze anche a livello sono regolate dall’ art. 1126 c.c, "lastrici solari di uso esclusivo" che ne prevede, come per il lastrico solare, la ripartizione a carico per un terzo del condomino che ne gode in via esclusiva e per i restanti due terzi ai proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti.

La sentenza della sezione seconda della Cassazione civile pubblicata pochi giorni fa, 8 ottobre 2013, si colloca nel solco di giurisprudenza ormai consolidata della Corte Suprema (Sezioni Unite 29.4.1997 n. 3672, Cass. 13.12.2007 n. 26239, Cass. 17.10.2001 n. 12682, Cass. n. 3465/2012).
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Niente di nuovo sotto il sole...

Ovviamente, è applicabile l'art. 1126 c.c. semprechè si tratti di terrazza a livello con funzione di copertura, e pertanto equiparata al lastrico solare.
 

Pitiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusatemi, ma vista se le utilità di calpestio e copertura sono ripartite tra due soggetti, non si applica il 50% ? In tal caso, potendosi effettuare scelte diverse circa il pregio dei materiali da apporre sopra nuovo massetto e guaina doppio strato, come ci si regola in caso di disaccordo ? ove il proprietario del terrazzo proceda motu proprio, ad es per evitare maggiori danni a lbox del mio inquilino sottostante, e senza avvisare o produrre preventivi, è poi legittimato a richiedere il 50 % presentando la sola fattura del lavoro già effettuato ?
 

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