dolly

Membro Senior
Professionista
Esiste anche l'art. 1130 bis?
Art. 11. Legge 220/2012

1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. (Rendiconto condominiale). Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo»
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
oltre al rendiconto condominiale deve allegare anche il riparto, con i relativi versamenti, ed eventuali evidenziare soggetti passivi e attivi con crediti o debiti, e tante altre cose che solo un buon amministratore sa fare, come un nuovo previntivo con le rate di versamenti
 

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
questo però non è il bis....
Buongiorno Dolly,
volevo un chiarimento in ordine ai tempi di convocazione dell'Assemblea ordinaria in quanto la nostra Amministratrice sostiene, come previsto dal nuovo art. 10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni», di avere appunto tempo, per la convocazione dell'Assemblea, sino a 180 gg. dalla chiusura del rendiconto.
Il regolamento del nostro Condominio prevede però che l'Assemblea deve essere convocata entro 30 gg dalla chiusura dell'esercizio che è il 31/12 di ogni anno.
Mentre da quanto riportato in una Tua citazione hai indicato: "salvo che un regolamento, anche assembleare, non imponga di presentare il rendiconto entro un periodo più breve".
Questo paragrafo però non sono riuscito a trovarlo ne nell'art. 1130 ne nel 1130 bis. Mi sapresti dire esattamente dove viene indicato?
Grazie.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
hai indicato: "salvo che un regolamento, anche assembleare, non imponga di presentare il rendiconto entro un periodo più breve".
Questo paragrafo però non sono riuscito a trovarlo ne nell'art. 1130 ne nel 1130 bis. Mi sapresti dire esattamente dove viene indicato?
Non viene indicato in nessuna norma.
Ma l'art. 1130 c.c. comincia con:
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio.
 

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non viene indicato in nessuna norma.
Ma l'art. 1130 c.c. comincia con:
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale di cui all'articolo 1130-bis e curare l'osservanza del regolamento di condominio.
Nemesis,
grazie per il chiarimento e la precisazione dell'argomento.
 

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