Al tempo non ricordo tale condizione...firse perché il tutore era la madre?
L'accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. In tutte queste ipotesi l'accettazione necessita inoltre di un'apposita autorizzazione del giudice tutelare.
Infatti, per quanto riguarda il
tutore, l'art. 374 c.c. (*) recita:
Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la
economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo
di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione
del suo patrimonio;
3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a
pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso
si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di
danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere
frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
(*) applicabile anche alla tutela degli interdetti, ex art. 424 c.c.