inoltre va allegato certificato di morte in originale.
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183
Art. 15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto
di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40.
(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi"»; omissis…
*** NORMATTIVA ***