sama

Nuovo Iscritto
Buongiorno, vorrei sapere se per una riunione di usufrutto per causa di morte c'è un termine x la presentazione della voltura e se nel caso sia superato se ci sono sanzioni e se nel caso ci sono sanzioni se dopo un tot anni decadono le sanzioni ... per la successione so che va presentata entro 12 mesi dalla morte e entro trenta giorni va fatta la voltura, per la riunione di usufrutto che regole ci sono???

Grazie
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Ciao sama
Poichè la riunione di usufrutto non è altro che una richiesta di voltura all'Agenzia del Territorio, il termine ultimo è di 30 gg dalla data di morte, trascorso il quale avviene una sanzione può variare da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 61,00 più € 1,88 per ravvedimento entro 90 gg o € 3,00 per ravvedimento entro un anno, oltre i tributi normali che si aggirano intorno a € 70,00.
la prescrizione delle sanzioni avviene dopo il 5° anno dalla data di decesso.
Ciao salves
 

GRANATADOC

Nuovo Iscritto
Spiace contraddire il sempre preciso e informato Salves ma non mi risulta proprio che per la R.U. ci siano sanzioni per eventuali ritardi. Solo il pagamento dei diritti catastali di €. 69,62.
 

sama

Nuovo Iscritto
Grazie ad entrambi, comunque ho telefonato all'agenzia del territorio di Pisa e mi hanno confermato quanto detto da GRANATADOC, non ci sono sanzioni per i ritardi e si paga 70 euro per la presentazione, inoltre va allegato certificato di morte in originale.:ok:
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Le circolari n° 2 del 13/02/2002 n° 6 del 13/08/2002 dell'Agenzia del territorio indicano le modalità suggerite da me prima.
GRANATADOC forse non ti è mai capitato perchè hai provveduto alla voltura trascorsi i 5 anni previsti per la prescrizione?
Oppure l'addetto ha accettato la voltura ma successivamente entro 120 gg arriverà notifica da parte dell'Ag. del Ter. per le sanzioni di rito.
Ciao salves
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
inoltre va allegato certificato di morte in originale.
LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Art. 15

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto
di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea,
adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive
stesse.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40.
(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi"»; omissis…
*** NORMATTIVA ***
 

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