riminese

Membro Junior
gentili signori,

sono proprietario di un appartamnto dato in locazione con regolare contratto di affitto

periodo durata primo contratto 01.03.93 - 28.02.97

sempre tacitamente rinnovato per quatto anni

ho ricevuto A/R da parte dell'inquilino con la quale mi informava che avrebbe lasciato l'appartamento a Giugno 2012

ho ricevuto l'ultima mensilità per il mese di Giugno 2012

mi ha consegnato le chiavi a metà Ottobre

devo versare quindi 67 Euro con il modello F23 a mie spese ?

posso rivalermi per i mesi di LUGLIO AGOSTO e SETTEMBRE ?

l'appartamento è in uno stato pietoso, 20 anni senza mai imbiancare, sporcizia e cassonetti delle tapparelle da sostituire perchè imprergnate di fumo e grasso

ho lasciato l'appartmento con le finestre spalancate per due mesi ma ancora si sente un cattivo odore

attendo Vs cortese riscontro

ringrazio

Vincenzo
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Fra le obbligazioni principali che la legge prevede a carico del conduttore, derivanti dal contratto di locazione, vi è quella di restituzione dell'immobile alla scadenza convenuta e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta (art. 1590 c.c.) e dunque senza che questo abbia subito danni eccedenti il normale deterioramento, dovuto al normale uso dello stesso.
n questo caso, il conduttore ha l'obbligo di provvedere al risarcimento dei danni subiti dal locatore, dovendo corrispondere, oltre al costo delle opere necessario per la rimessione in pristino dell'immobile, anche il canone dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione di tali opere (vedi Cass. n. 6417/1998; n. 14608/2004).
Se, invece, il conduttore ritarda nella riconsegna della cosa locata (per cui deve considerarsi in mora nella restituzione dell'immobile), questi dovrà corrispondere al locatore non solo il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna del bene stesso, ma anche un ulteriore obbligazione: quella, eventuale, di risarcire il maggior danno subito dal locatore.
Si applicherà, quindi, la fattispecie prevista dall'art. 1591 c.c.
L'obbligo di pagare il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna del bene locato deve considerarsi una forma di risarcimento minimo previsto dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile a prescindere dalla prova di un danno concreto subito dal locatore (vedi, fra le tante, Cass. n. 8913/2002; Cass. n. 6291/1995).
La differenza fra i due istituti è stata ribadita recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13222/2010, con la riconferma del principio che gli artt. 1590 e 1591 c.c. disciplinano due fattispecie:
“Qualora, in violazione dell'art. 1590 cod. civ., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (vedi anche, giurisprudenza risalente nei tempi, Cass. 12.5.1976, n. 1678).
....
prosegue, vedi; Danno da ritardata consegna dell'immobile da parte del conduttore


Per la parte fiscale non sono in grado di aiutarti, attendi quindi altri contributi da parte di utenti più esperti.
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
devo versare quindi 67 Euro con il modello F23 a mie spese ?
Di solito le spese di risoluzione sono a carico di chi interrompe il contratto. Se non è stato ancora fatto ti consiglio di farlo immediatamente anche perchè ti ritroveresti a dover dichiarare un reddito che non hai percepito fino al momento della presentazione del mod 69 per risoluzione e dell'F23 di 67€ se non hai aderito alla cedolare secca.
 

riminese

Membro Junior
Rientro ora dall'AGENZIA DELLE ENTRATE

modello F23 di Euro 67 a spese dell'inquilino con codice tributo 113T
con relativa sanzione per ritardato pagamento di Euro 20,10 con codice tributo 671T

non mi hanno saputo rispondere circa il trattamento fiscale che riguardano le mensilità non corrisposte
da Luglio fino ad ora

se qualcuno mi potesse essere di aiuto per quanto riguarda l'aspetto fiscale ne sarei lieto, altrimenti dopo le Feste andrò dal mio commercialista che ora è in Ferie in Messico

obbligo di consegnare il modello 69 appena possibile

in questo modo il contratto è risolto

ringrazio coloro che mi hanno risposto e spero che questa discussione possa essere di aiuto ad altre persone

grazie

Vincenzo
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto