massandro6

Membro Junior
Proprietario Casa
Salve. Sono da sempre cliente della Telecom (telefonia fissa e ADSL). A gennaio ho cambiato un'opzione contrattuale (da opzione con scatto alla risposta a opzione senza). Ora vorrei aderire ad un'offerta Wind, che per me è più favorevole. C'è da pagare qualcosa all'uscita da Telecom (penale, costo di disattivazione, etc.) o no? Grazie.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Per esperienza personale quando sono passato da Telecom (ex SIP) ad un altro gestore non ho pagato nulla ed addirittura ho avuto un rimborso da Telecom sull'ultima bolletta.
Non so se ora le regole sono state modificate.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Nel passaggio di operatore, la cd migrazione, le attività di disattivazione del profilo preesistente coincidono con le lavorazioni tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente, l'operatore Recipient.
Pertanto eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente “non sono in linea di massima giustificati” in quanto già remunerati dal nuovo gestore.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel passaggio di operatore, la cd migrazione, le attività di disattivazione del profilo preesistente coincidono con le lavorazioni tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente, l'operatore Recipient.
Pertanto eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente “non sono in linea di massima giustificati” in quanto già remunerati dal nuovo gestore.
Infatti nel mio caso da Telecom ad altro gestore non ho pagato nulla per la "migrazione"
 
J

JERRY48

Ospite
Costi di disattivazione del servizio di telefonia fissa di WIND determinati sotto l’attività di vigilanza dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge n. 40 del 2007.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge n. 40 del 2007.
Art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 7/2007. La legge n. 40/2007 è la legge di conversione di quel decreto-legge (e il suo unico articolo ha solo due commi).
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia...
Che è il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 7/2007.
 
J

JERRY48

Ospite



Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinaario n. 91

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizioacquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.

2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.

3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
 

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