nel caso si vada in giudizio per lo sfratto
Se il conduttore (in caso di morosità che persiste scaduto il termine concessogli con la diffida ad adempiere) non rilascia l'appartamento, il locatore farà uno sfratto per rientrare in possesso del suo immobile.
Che sia sfratto per finita locazione perché il contratto è risolto, oppure per occupazione senza titolo, secondo me nessuno può contestare il fatto che il locatore abbia attivato la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di locazione e accettata dalle parti.
Il problema è un altro, come ben spiegato nella discussione che ho linkato nel post n.#23.
Il conduttore può sanare la morosità davanti al giudice e "riattivare" il contratto, nel senso che se paga tutto ciò che gli è stato intimato ha diritto a proseguire nel rapporto locativo.
Copio e incollo quanto aveva scritto Ollj:
Conseguentemente: anche chi fosse munito di clausola risolutiva espressa potrà essere sottoposto alla spada di Damocle della sanatoria ex art.55 legge equo canone; il contratto in precedenza risolto a tutti gli effetti, avrà nuova vita e il locatore dovrà riversare le imposte per i canoni percepiti a far data dall'ordinanza del giudice e per la durata del contratto (un girone dantesco.... quando poi il conduttore ricominciasse a non pagare! Ergo altra messa in mora, altra risoluzione, altro procedimento per morosità.... ecc.)