E' l'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 a disciplinare la figura del contratto di locazione con canone concordato. Detta disposizione prescrive che la stipulazione di tali contratti avvenga <<sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo>>. Dunque l'esistenza di tali accordi (chiamati "accordi territoriali") è la condizione di possibilità della stipulazione di un contratto di locazione con canone concordato.
Quanto alla dizione "comuni ad alta tensione abitativa", essa riguarda la condizione sotto la quale il locatore - ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 431/1998 - ha diritto a fruire della agevolazione fiscale della riduzione del reddito imponibile (derivante da una locazione con canone concordato) nella misura del 30%.
Ricapitolando:
- perché si possa stipulare un contratto di locazione a canone concordato è necessario che esistano gli accordi territoriali di cui sopra.
- perché il locatore, nell'ambito di una locazione con canone concordato, possa beneficiare della agevolazione fiscale della riduzione del reddito imponibile derivante da detta locazione nella misura del 30%, è necessario che il comune in cui è ubicato l'immobile locato sia dichiarato (tramite una libera del CIPE) "ad alta tensione abitativa". Dovesse il comune di ubicazione dell'immobile locato con canone concordato perdere la qualifica di "comune ad alta densità abitativa" posseduta al momento della stipulazione del contratto di locazione, il locatore perderà automaticamente il diritto alla fruizione della agevolazione fiscale della riduzione del reddito imponibile (ai fini dell'IRPEF) nella misura del 30% (ma non il diritto alla fruzione della riduzione dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro - vedi sotto).
Si tratta, dunque, di due condizioni che operano distintamente (mi ero espresso frettolosamente). Preciso altre due cose:
- la riduzione dell'imponibile nella misura del 30% si aggiunge (e non è alternativa, come erroneamente avevo scritto) a quella prevista in generale per il reddito da locazione (15% fino al 2012; 5% a partire dall'anno di imposta 2013).
- qualora non si opti per la cedolare secca, l'imposta di registro per la registrazione del contratto di locazione a canone concordato è calcolata su una base imponibile pari al 70% del canone.
Spero che adesso tutti i dubbi siano dileguati.