fasa78

Membro Attivo
Impresa
Mi aggiungo alla discussione ; sarei intenzionato ad acquistare un'appartamento che è stato ristrutturato nel 2021 con il 110% ( intendo dire inizio lavori nel 2021 .... terminato ad inizio 2023 ).

Ora io come acquirente di "prima casa" rientro nella casistica del 26% ?
L'appartamento sarebbe in vendita a 145.000 Eur.

Se in caso, i proprietari volessero "evitare" la plusvalenza, dovranno tenere conto di 5 anni (??) , e quindi a partire dall'inizio dei lavori (ovvero 2021) o il tempo parte dai lavori terminati (quindi nel 2023) ?

Grazie per i chiarimenti.
 

fasa78

Membro Attivo
Impresa
Nemesis , grazie per il chiarimento.

Rimane il dubbio a questo punto da quando "partono" i 5 anni (al termine o inizio dei lavori ?) affinchè il venditore non debba pagare la plusvalenza.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
da quando "partono" i 5 anni (al termine o inizio dei lavori ?) affinchè il venditore non debba pagare la plusvalenza
Premesso che quando sarà stata approvata e pubblicata la legge di bilancio 2024, lo scoprirai.
Il disegno di legge attualmente all'esame del Senato prevede che
(sono redditi diversi) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
E che
ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
 

fasa78

Membro Attivo
Impresa
tradotto nel mio caso :

esclusi gli immobili acquisiti ....quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

per cui conoscendo i venditore loro non pagano (teoricamente) e possono vendere subito...
 

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